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Ordinanza — n. 36945/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for omitting examination of facts regarding special manager protection exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36945/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Deutsche Bank against the Court of Appeal's dismissal inadmissible. The bank argued that the lower courts failed to examine a decisive fact concerning the exclusion of special manager protection due to timing incompatibility. The court rejected this claim, ruling that the omission was not of a factual nature but rather an improper challenge to the interpretation of documented evidence, which remains within the exclusive competence of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 348ter, comma 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the complaint concerns the interpretation of evidence rather than the omission of a factual examination, as the assessment of documentary proof belongs exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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omitted examination of facts special manager protection interpretation of evidence inadmissible appeal doppia conforme revoca del mandato contratto di management sportivo disdetta per rappresaglia

Disposizioni normative citate

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Art. 348ter, comma 5 c.p.c.
nel caso di specie ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774
5 c.p.c., indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass.
Cass. 6 agosto 2019, n. 20994
26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); RG 6778/2020 4.
Cass. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. 11 aprile 2017, n. 9253
Cass. 11 aprile 2017, n. 9253; Cass.29 ottobre 2018, n.
Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415
Cass. 14 giugno 2006, n. 13717
Cass. 21 giugno 2017, n. 15350
13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), della documentazione, criticamente disaminata nella sua attestazione della vicenda negoziale: come noto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e, in quanto congruamente argomentata (per le ragioni esposte da pg.
Cass. 10 maggio 2018, n. 11254
17 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254);
Cass. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6778-2020 proposto da: DEUTSCHE BANK SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOMMASO MASSIMO GOFFREDO; - ricorrente - contro COLOMBO MODESTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA TERESA NORO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 771/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 06778 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 6778/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 22 ottobre 2019, la Corte d'appello di Torino rigettava l'appello di Deutsche Bank (già Finanza & Futuro) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società al pagamento, in favore di Modestino Colombo, delle somme di C 43.620,42 per "Tutela Manageriale Speciale" e di C 2.140,54 per rimborso spese di gestione delle agenzie aperte a Verbania e Domodossola, in conseguenza del suo recesso dal contratto di agenzia, con lettera 31 gennaio 2015, per la revoca formale dell'incarico di "Group Manager" con lettera 29 dicembre 2014 e decorrenza dall'i dicembre 2014;

2. in esito a critico e argomentato esame del carteggio tra le parti, essa riteneva, come già il Tribunale, che l'agente promotore, avesse richiesto, con la lettera 5 febbraio 2015, l'indennità di "Tutela Manageriale Speciale", sull'essenziale rilievo di incompatibilità del tempo di comunicazione del recesso, anteriore a quella di "Tutela Manageriale", ostativa alla prima, da richiedere per iscritto entro dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;

3. con atto notificato il 13 febbraio 2020, la banca ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la non corretta interpretazione della regolamentazione per l'esclusione della tutela manageriale speciale (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. nel caso di specie ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandone la diversità (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); RG 6778/2020 4. in ogni caso, neppure è configurabile un fatto storico, di cui sia stato omesso l'esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053;

Cass. 11 aprile 2017, n. 9253; Cass.29 ottobre 2018, n. 27415), attenendo la censura piuttosto, e inammissibilmente, all'interpretazione, nemmeno correttamente denunciata (in assenza di indicazione dei canoni interpretativi violati, neppure enunciati nel loro tenore letterale, né tanto meno specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione: Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), della documentazione, criticamente disaminata nella sua attestazione della vicenda negoziale: come noto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e, in quanto congruamente argomentata (per le ragioni esposte da pg. da 12 a pg. 17 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la banca alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 8 giugn