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Ordinanza — n. 36943/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows worker's guarantee claim against INPS after employer's insolvency, rejecting strict time limits on asset searches.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36943/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed Giuseppina Romano's appeal against the Naples Court of Appeal, overturning the rejection of her claim for payment from the INPS Guarantee Fund. Romano argued that the lower court incorrectly required her to exhaust all asset searches within a specific timeframe before invoking the guarantee, noting the employer company had been dissolved since 2009. The court ruled that the worker is not bound by rigid deadlines but must act with ordinary diligence, allowing her to pursue available assets without incurring the guarantee fund's liability if she fails to find them.

Regesto Legislator

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Art. 2, fifth comma of Legislative Decree 297/1982; Art. 2 of Legislative Decree 80/1992: The worker is not required to exhaust execution procedures within fixed time limits but must act with ordinary diligence, bearing the risk of failure only if no reasonable further execution is possible.

Parole chiave

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Guarantee Fund Ordinary Diligence Asset Search Time Limits Social Risk INPS Subrogation Employer Insolvency garanzia pignoratizia

Disposizioni normative citate

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Legislative Decree 297/1982
Legislative Decree 80/1992
Directive 80/897/EEC
Civil Code Articles 1176, 2728

Giurisprudenza citata

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Cassation 1 July 2010, n. 15662
Cassation 20 November 2017, n. 27467
Cassation 7 July 2020, n. 14020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6188-2020 proposto da: ROMANO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE FERRARA; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3121/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 06188 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 6188/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 6 agosto 2019, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello di Giuseppina Romano avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di condanna del Fondo di Garanzia presso l'Inps al pagamento di C 5.028,64 a titolo di ultime tre mensilità, ai sensi dell'art. 2 d.Ig. 80/1992, liquidatele, a carico della datrice inadempiente Valven Moda s.r.I., dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 17817/2010;

2. a motivo della decisione, essa escludeva la ricorrenza dei presupposti della garanzia, per la mancata concreta escussione della parte inadempiente, avendo la lavoratrice negativamente tentato un pignoramento mobiliare soltanto il 18 maggio 2011, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese fin dal 2009 ("e in una sede che non era più quella della Società"), senza neppure "cercare di aggredire i beni del socio o dei soci nei limiti dell'attivo";

3. con atto notificato il 4 febbraio 2020, la lavoratrice ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l'Istituto resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione dell'applicazione degli artt. 2 I. 297/1982, 1 e 2 d.Ig. 80/1992, anche in relazione alla Direttiva n. 80/897/CE, 1176, 2728 c.c., per l'esperimento negativo di una procedura mobiliare nei confronti della società datrice, cancellata dal registro delle imprese il 30 ottobre 2009 e con l'esposizione di un saldo negativo nell'ultimo bilancio depositato del 2008, neppure proprietaria di beni immobili, in assenza di un proprio onere di ricerca dei beni dei soci, eccedente l'ordinaria diligenza esigibile per effetto di costi verosimilmente non recuperabili per l'aleatorietà di ulteriori esecuzioni (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. secondo insegnamento consolidato di questa Corte, ai fini della tutela prevista dalla I. 297/1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del T.f.r., in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, RG 6188/2020 non lo possa in concreto per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, quinto comma I. cit., purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. 1 luglio 2010, n. 15662;

Cass. 20 novembre 2017, n. 27467); 3.1. tuttavia è stato più recentemente ritenuto (e proprio in riferimento ad analoga vicenda di altro dipendente della medesima Valven Moda s.r.I.) che l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, risponda ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, essendo subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio conformato, nei tempi e nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale: con la conseguenza che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, potendo limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole.

Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni o di condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale e, dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 7 luglio 2020, n. 14020);

RG 6188/2020 4. il ricorso deve essere pertanto accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 8 giugno 20