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Ordinanza — n. 36939/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic contestation of evidence and judicial powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36939/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Bettini's cassation appeal inadmissible against the Foundation Siniscalco Ceci. The court found the appellant's objections regarding the admissibility of documents and the judge's use of official powers were too generic and lacked specific factual contestation. Consequently, the lower court's application of the presumption of knowledge for postal communications was upheld, and the appeal was rejected with costs awarded to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 2697, 2712 c.c.: The appeal is inadmissible if the contestation of evidence or the exercise of judicial official powers is merely generic and fails to specify the document and the particular aspects of non-conformity or irregularity.

Parole chiave

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generic contestation official judicial powers presumption of knowledge postal service evidence cassation inadmissibility document specificity art 115 cpc disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2712 c.c.
Art. 1335 c.c.
130743146238) di cui acquisita la prova, tramite sito internet di Poste Italiane, della giacenza dal 25 novembre 2008, in applicazione del principio di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.;
art. 1335 c.c
130743146238) di cui acquisita la prova, tramite sito internet di Poste Italiane, della giacenza dal 25 novembre 2008, in applicazione del principio di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.;
art. 380bis c.p
entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 aprile 2014, n. 7775
Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993
Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass.
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633
29993; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass.
Cass. 7 gennaio 2019, n. 127
27633; Cass. 7 gennaio 2019, n. 127); 3.1.
Cass. 25 maggio 2010, n. 12717
5 della sentenza), sia congruamente argomentato (Cass. 25 maggio 2010, n. 12717; Cass.
Cass. 25 febbraio 2021, n. 5235
12717; Cass. 25 febbraio 2021, n. 5235); 3.2.
Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015
1335 c.c., di un atto (telegramma o lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento), in quanto fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015;
Cass. 11 gennaio 2019, n. 511
Cass. 11 gennaio 2019, n. 511), in esito ad un accertamento in fatto (dall'ultimo capoverso di pg.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4481-2020 proposto da: BErriNi LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO DI MATTIA; - ricorrente - Contro FONDAZIONE SINISCALCO CECI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 20, presso lo studio dell'avvocato MARCO D'AREZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE FATIGATO; - C011trOliCOITC11tC - avverso la sentenza n. 2385/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/11/2019; <-4 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 04481 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 4481/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 14 novembre 2019, la Corte d'appello di Bari rigettava le domande di impugnazione per tardività della disdetta, recapitatagli dalla Fondazione Siniscalco Ceci il 3 dicembre 2008 (dopo la scadenza del 2 dicembre 2008), dell'incarico professionale di conduzione del suo patrimonio rustico e di condanna risarcitoria proposte da Luigi Bettini (con pari reiezione del suo appello lett,j,„ incidentale):On riforma della sentenza di primo grado, che le aveva parzialmente accolte, liquidandogli un danno di C 24.600,00 in luogo della richiesta di C 30.000,00;

2. la Corte territoriale riteneva tempestiva la disdetta, comunicata a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata a.r. (in particolare: la seconda delle due inviate, recante il n. 130743146238) di cui acquisita la prova, tramite sito internet di Poste Italiane, della giacenza dal 25 novembre 2008, in applicazione del principio di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.;

3. con atto notificato il 14 gennaio 2020, il professionista ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la Fondazione resisteva con controricorso;

4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421, 115 c.p.c., per il fondamento della decisione su documenti, relativi a fatti non allegati né contestati dalla Fondazione, tardivamente prodotti, irritualmente acquisiti dalla Corte d'appello con esercizio di poteri officiosi in difetto dei presupposti e pure disconosciuti con contestazione erroneamente ritenuta generica (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 c.c., 115 c.c., per la valenza probatoria erroneamente attribuita alla riproduzione della schermata "dove quando" del sito Poste Italiane disconosciuta, in modo espresso e circostanziato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2697 c.c., 115 c.p.c., per la ritenuta presunzione di conoscenza della comunicazione in base a documenti acquisiti irritualmente (terzo motivo); RG 4481/2020 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. la confutazione (all'ultimo capoverso di pg. 15 e primo di pg. 16 del ricorso) della ravvisata generica contestazione (per le ragioni esposte al secondo e terzo capoverso di pg. 5 della sentenza) di conformità all'originale di documenti prodotti in copia difetta di specificità: essa, infatti, non può avvenire con clausole di stile né generiche, ma deve essere fatta in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intenda contestare, sia degli aspetti per i quali si assuma la difformità dall'originale (Cass. 3 aprile 2014, n. 7775;

Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 7 gennaio 2019, n. 127); 3.1. parimenti generica è la contestazione relativa all'esercizio dei poteri officiosi del giudice, insindacabile in sede di legittimità, ove, come nel caso di specie (agli ultimi due capoversi di pg. 5 della sentenza), sia congruamente argomentato (Cass. 25 maggio 2010, n. 12717; Cass. 25 febbraio 2021, n. 5235); 3.2. la Corte territoriale ha poi esattamente applicato il principio di presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., di un atto (telegramma o lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento), in quanto fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015;

Cass. 11 gennaio 2019, n. 511), in esito ad un accertamento in fatto (dall'ultimo capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 5 della sentenza), inammissibilmente contestato dal ricorrente con una sostanziale sollecitazione alla rivisitazione del merito;

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

RG 4481/2020 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Luigi Bettini alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 8 giugno 202