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Ordinanza — n. 36936/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as the appellant formally withdrew the lawsuit before the collegial panel meeting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36936/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit prior to the collegial panel session. Although the lower court had confirmed a debt judgment based on a private agreement, the appellant, Nicola Cardano, submitted a written act of renunciation to the court registry. Consequently, the court found no need to rule on the merits or allocate litigation costs under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant formally renounces the appeal before the collegial panel, rendering any ruling on costs unnecessary.

Parole chiave

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cassation appeal extinction formal withdrawal of lawsuit procedural renunciation litigation costs allocation collegial panel session credito contestato offesa al credito lettera di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..
art. 380-bis c.p
art. 390 c.p
art. 391 c.p
390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29913/2020 proposto da: NICOLA CARDANO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO RONLANELLI GRIMALDI; - ricorrente - contro IOLANDA CRIMI; - intimata- avverso la sentenza n. 3048/2020 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI depositata in data 8/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO D ELL'UTRI ; Rilevato che, con sentenza resa in data 8/9/2020 (n. 3048/2020), la Corte d'ap- pello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice il primo grado ha condannato Nicola Cardano al pagamento, in favore di Io- landa Crimi, delle somme da quest'ultima rivendicate in esecuzione di un accordo intercorso tra le parti e comprovato, unitamente ai restanti elementi istruttori, da una scrittura privata prodotta in fotocopia dall'originaria attrice; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto irriducibilmente generica la contestazione avanzata dal Cardano nei confronti della documentazione prodotta dalla contro- parte, nonché laddove aveva ritenuto adeguatamente comprovato il credito della Crimi, attesa, tra l'altro, l'infondatezza delle eccezioni di nullità sollevate dal Cardano in ordine al negozio sostanziale dedotto in giudizio; avverso la sentenza d'appello Nicola Cardano propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione;

Iolanda Crimi non ha svolto difese in questa sede; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, Ni- cola Cardano ha dichiarato di rinunciare al ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'adunanza colle- giale) il ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto;Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 29913/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; non vi è luogo all'adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2021. Il Presidente i ra Graziosi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 C !.;' 2D21 1 CELL 91 PERTO onte Adunanza d