Cassation appeal dismissed for failure to summarize facts and arguments as required by civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a summary of facts and legal arguments as mandated by Article 366 of the Civil Procedure Code. Although the lower court had resolved a contract dispute involving a €16,400 restitution claim, the appellant's brief omitted the required narrative of the case's factual and procedural history. The court ruled that this omission prevented it from understanding the grounds of the appeal, necessitating a dismissal without addressing the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The cassation appeal must contain a summary of the parties' claims, factual and legal premises, defenses, and the reasoning of the lower court; without this summary, the appeal is inadmissible to ensure the court's clear understanding of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 770/2021 R.G. proposto da Sagittario Distribuzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bordoni; - ricorrente - contro Romano Giuseppe e Sansone Lucia; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 535/2020, depositata il 29 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Sagittario Distribuzioni S.r.l. ricorre, con due mezzi, nei confronti di Giuseppe Romano e Lucia Sansone, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 535/2020, depositata il 29 maggio 2020, che, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento della domanda proposta da questi ultimi, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare concluso tra le parti il 17 dicembre 2008, condannando la società alla restituzione della somma di € 16.400, oltre interessi; gli intimati non svolgono difese nella presente sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai ricorrenti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto- forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, totalmente omessa l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.
Sez. U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602);stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata; nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici, ma procede immediatamente alla esposizione dei motivi che ne sono posti a fondamento, nemmeno i quali, peraltro, consentono di trarre alcuna chiara e completa indicazione sui fatti sostanziali e processuali presupposti; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede, non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2021. Il Presidente DEPOSITATO