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Ordinanza — n. 36921/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against warranty claim dismissal, ruling preventive technical proceedings interrupt prescription under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36921/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's decision to declare the warranty claim prescribed due to the passage of time. The appellant argued that the preventive technical procedure filed by the seller interrupted the prescription period, while the respondent did not contest the appeal. The court held that such technical proceedings constitute a conservative judgment, thereby legally interrupting the prescription timeline until the procedure concludes.

Regesto Legislator

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Art. 1495, 2943, 2945 c.c.; preventive technical proceedings interrupt the prescription period for warranty claims as they fall within the category of conservative judgments.

Parole chiave

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prescription interruption preventive technical procedure consumer warranty Italian Civil Code conservative judgment garanzia per i difetti della cosa marchio di garanzia caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 1495 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 2945 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 2943 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8637/2020
2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente" (così, da ultimo, Cass. 8637/2020).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15061-2020 proposto da: SILLA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, N. 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO VEZZOSI, ALBERTO TOMASSINI; - ricorrente - contro BETTINI AUTOMOBILI SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 2439/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. o PREMESSO CHE 1. Con sentenza n. 1764/2012 il Tribunale di Firenze condannava la società Bettini Automobili spa a pagare in favore di Maria Silla la somma di euro 14.263, essendo obbligo della società venditrice consegnare una vettura, ancorché usata, perfettamente funzionante.

2. La sentenza era impugnata da Bettini Automobili spa. La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava prescritto per decorso del termine il diritto alla garanzia per vizi e difetti della vettura acquistata da Maria Silla e, pertanto, accoglieva il gravame.

3. Avverso la sentenza n. 2439/2019 della Corte d'appello Maria Silla ricorre per cassazione. L'intimata Bettini Automobili spa non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1495, 2943 e 2945 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, per non avere la Corte d'appello riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all'espletato procedimento per accertamento tecnico preventivo. Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell'orienta- mento di questa Corte secondo cui "l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente" (così, da ultimo, Cass. 8637/2020).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Firenze che Ric. 2020 n. 15061 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- deciderà la causa alla luce del principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio si pronuncerà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. nte uigi Giov Lombar DEPOSITATO !N 4ANtELLERIA 2 6 OV • L, IL CANOE gE E