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Ordinanza — n. 36920/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on litigation costs, ruling reciprocal loss of action allows cost offset without detailed justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36920/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the allocation of litigation costs in a case involving reciprocal loss of action. The appellant argued that the lower court failed to provide specific reasons for offsetting costs and incorrectly applied the principle of causality. The court rejected these claims, affirming that reciprocal loss permits cost compensation without detailed justification and that the principle of causality remains applicable in such scenarios.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; In cases of reciprocal loss of action, the judge may offset litigation costs without providing specific justification, and the principle of causality remains applicable to such compensation.

Parole chiave

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reciprocal loss of action litigation costs offset principle of causality judicial discretion detailed justification requirement rimborso delle spese diritto al risarcimento danni spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 22381/2009
Cass. 10685/2019
Cass. 24502/2017
10685/2019), "rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare le spese" (Cass. 24502/2017).
Cass. 20888/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13251-2020 proposto da: SANTONICOLA ROSA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO FIORILLO, REMIGIO FIORILLO; - ricorrente - contro GALDI ALFREDO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA MARIA LANDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 67/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Rosa Santanicola ricorre per cassazione avverso la sentenza 20 gennaio 2020, n. 67, con la quale la Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione fatta valere dalla ricorrente, impugnazione che aveva ad oggetto il provvedimento del giudice di primo grado di compensazione delle spese di lite. Resiste con controricorso Alfredo Galdi. CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che, in primo grado, vi fosse stata reciproca soccombenza, in quella in cui non ha ritenuto applicabile il principio di causalità e nella parte in cui ha ritenuto che la compensazione delle spese, in caso di soccombenza reciproca, non abbisognasse di particolare motivazione.

Il ricorso è inammissibile, basandosi la pronuncia del giudice d'appello su principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte. Il giudice d'appello ha infatti anzitutto affermato la soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda, posta anche in via riconvenzionale nel processo riunito, al pagamento di euro 75.000 a titolo di ulteriore caparra confirmatoria, così che il giudice di primo grado aveva ripartito le spese di lite "con buon governo del principio enunciato da questa Corte per il quale si ha soccombenza reciproca nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (per l'enunciazione di tale principio v.

Cass. 22381/2009). Affermata la soccombenza della ricorrente, la Corte d'appello ha disposto la compensazione, seguendo l'orientamento Ric. 2020 n. 13251 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- secondo cui "in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito" (per tutte, Cass. 10685/2019), "rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare le spese" (Cass. 24502/2017).

Quanto alla motivazione, la Corte si è limitata a dire che ove vi sia soccombenza reciproca il giudice non è tenuto "a giustificare i <giusti motivi> di compensazione" di cui alla seconda parte del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., ossia secondo la formulazione applicabile al caso in esame "le gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". Unicamente, il giudice d'appello - con precisazione che non inficia la correttezza della decisione - ha osservato che la soccombenza reciproca "neutralizza anche il principio della causalità della lite, che per questo non può essere richiamato nei casi di soccombenza reciproca", rilievo inesatto in quanto è comune il rilievo che la compensazione delle spese di lite in ipotesi di soccombenza reciproca si pone "anche in relazione al principio di causalità" (ex multis, Cass.20888/2018).

II. La liquidazione delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2020 n. 13251 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Rosa Maria Landi, che si è dichiarata antistataria. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 20