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Ordinanza — n. 36916/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension order, ruling process joinder is required instead of stay when same judge handles related cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36916/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a suspension order issued by the Verona Tribunal. The lower court had stayed the eviction proceedings because a separate family home allocation case involving the defendants was pending, claiming strict pre-judicial necessity. The Supreme Court ruled that since both cases were before the same judge, a suspension was improper and the correct procedure was to verify if the cases could be joined under Article 274 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 274 c.p.c.: When two proceedings before the same judge are linked by pre-judicial necessity, the court must verify the conditions for joining the cases rather than suspending the prejudged proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
prejudicial suspension joining of proceedings same judge jurisdiction family home allocation eviction proceedings

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Art. 274 c.p.c.
49, comma 2, c.p.c., si dispone che il tribunale provveda ai sensi dell'art. 274 c.p.c.; sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento;
Art. 42 c.p.c.
337-bis c.c., ai fini dell'assegnazione, in proprio favore, della predetta abitazione, affinché ne godesse, unitamente al figlio, in quanto casa familiare; avverso il provvedimento di sospensione, Simonetta Zamperini ha proposto ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.;
Art. 49, comma 2, c.p.c.
art. 295 c.p
art. 337-bis c.c
art. 42 c.p
337-bis c.c., ai fini dell'assegnazione, in proprio favore, della predetta abitazione, affinché ne godesse, unitamente al figlio, in quanto casa familiare; avverso il provvedimento di sospensione, Simonetta Zamperini ha proposto ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.;
art. 274 c.p
49, comma 2, c.p.c., si dispone che il tribunale provveda ai sensi dell'art. 274 c.p.c.; sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020
274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12436 del 17/05/2017
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12436 del 17/05/2017, Rv.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza iscritto al nr. 29796/2020 proposto da: SIMONETTA ZAX1PERINI, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati AMELIA ROMANO e GIUSEPPE SCARPA e_ v C( - ricorrente - contro GIUSEPPE ALBANO, MICHELE ALBANO ed ELENIA ALBANO; - intimati- avverso il provvedimento R.G. n. 606/2020 del TRIBUNALE DI VERONA depositato il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI; letta la memoria scritta del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ric. 2020 n. 29796 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Rilevato che, con provvedimento reso in data 15/10/2020 (r.g. n. 606/2020), il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del giudizio promosso da Simonetta Zamperini per la pronuncia della condanna di Giuseppe Albano, Michele Albano ed Elenia Albano, al rilascio dell'abitazione di proprietà dell'attrice occupato sine titulo dai convenuti, oltre al risarcimento dei danni; a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Verona ha evidenziato come, ai fini della decisione della ridetta causa, rappresentasse un passaggio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la preliminare risoluzione del separato procedimento instaurato, dinanzi al medesimo Tribunale di Verona, da Giuseppe Albano ai sensi dell'art. 337-bis c.c., ai fini dell'assegnazione, in proprio favore, della predetta abitazione, affinché ne godesse, unitamente al figlio, in quanto casa familiare; avverso il provvedimento di sospensione, Simonetta Zamperini ha proposto ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c.;

Giuseppe Albano, Michele Albano ed Elenia Albano, non hanno svolto difese in questa sede; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso; considerato che, con il regolamento proposto, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., nonché per abnormità funzionale, per avere il giudice a quo erroneamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di stretta pregiudizialità tra il giudizio in corso e il procedimento separatamente instaurato da Giuseppe Albano per l'assegnazione della casa familiare, attesa l'insussistenza del presupposto dell'identità delle parti in Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 29796/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri entrambi i processi (in considerazione dell'estraneità, al procedimento asseritamente pregiudicante, di Elenia Albano e Michele Albano), ed avuto altresì riguardo all'assenza di alcuna indispensabilità della preliminare risoluzione del giudizio relativo all'assegnazione della casa familiare in favore di Giuseppe Albano, ai fini della decisione della presente controversia; sotto altro profilo, il giudice a quo si sarebbe reso responsabile dell'adozione di un provvedimento funzionalmente abnorme, non potendo prefigurarsi alcuna possibilità di prosecuzione del presente giudizio (legata al previo passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante), attesa l'insuscettibilità, del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, di alcun definitivo passaggio in giudicato; il ricorso è fondato, con specifico riguardo alla questione concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.295 c.p.c.; osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020, Rv. 657988 - 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12436 del 17/05/2017, Rv. 644291 - 01); nel caso di specie, con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale di Verona ha disposto la sospensione del giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna al rilascio dell'abitazione di proprietà dell'attrice occupata sine titulo dai convenuti (oltre al risarcimento dei danni), siccome asseritamente pregiudicato dalla risoluzione del Adunanza del 3 novembre 2021 - R.G. n. 29796/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri separato procedimento instaurato, dinanzi al medesimo Tribunale di Verona, da Giuseppe Albano ai sensi dell'art. 337-bis c.c., ai fini dell'assegnazione, in proprio favore, della predetta abitazione, affinché ne godesse, unitamente al figlio, in quanto casa familiare; trattandosi di procedimenti pendenti dinanzi al medesimo giudice, il giudice a quo non avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio (asseritamente) pregiudicato, occorrendo piuttosto verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art.274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza; l'ordinanza impugnata deve ritenersi pertanto illegittimamente pronunciata, dovendo conseguentemente disporsi, previa sua caducazione, la prosecuzione del giudizio; ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.c., si dispone che il tribunale provveda ai sensi dell'art. 274 c.p.c.; sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione davanti al Tribunale di Verona il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 3 novembre 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN LERIA Adelaide Amendola a jut4 21 rím',02,(21,