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Ordinanza — n. 36913/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to adequately criticize the appellate court's reasoning on burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36913/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated arguments already presented in the second instance without sufficiently criticizing the appellate judgment's reasoning. The court found the appellant failed to address the lack of evidence regarding the sewage treatment fee or the absence of a private treatment plant on the island. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to adequately criticize the overall reasoning of the lower court, merely repeating arguments already examined in the second instance without providing new grounds to overturn the decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal burden of proof adequate criticism repetition of arguments litigation costs rimborso delle spese tasse di depurazione acque rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale ricorre per cassazione con un unico complesso motivo per art. 360, comma 1, n.
Art. 2033 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 8 sexies del d.l. 30.12.2008 n. 208
Ischiamareterre in ordine all'eventuale percezione di un rimborso a seguito dell'emanazione di normativa attuativa (art. 8 sexies del d.l. 30.12.2008 n. 208) di detta pronuncia della Corte Costituzionale (così come pure rilevato in altri precedenti da questa Corte: Cass.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008
Cass. n. 08334 del 31/03/2017 Rv. 643835
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13533-2019 proposto da: ISCHIAMARETERME ALBERGHI S.N.C., in persona dei legali GLI-re rappresentanti in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVIO TRANI e ELENA FORTUNA; - ricorrente - contro EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 61 presso lo studio dell'avvocato ESPEDITO IASEVOLI che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 803/2019 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2019;

t) udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. A seguito di decreto ingiuntivo notificatole dalla EVI Energia Verde ed Idrica S.p.a. per oltre novemila euro, la Ischiamareterre Alberghi Società in nome collettivo propose opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli, che venne accolta, mentre venne rigettata la sua domanda riconvenzionale di rimborso di quanto corrisposto alla EVI S.p.a. per la voce «depurazione (fogna)» e per spese di spedizione delle fatture, per oltre euro quarantamila.

L'appello, proposto con riferimento alla sola detta riconvenzionale, venne, parimenti, rigettato dalla Corte di Napoli con sentenza n. 803 del 14/02/2019. Avverso la pronuncia della Corte territoriale ricorre per cassazione con un unico complesso motivo per art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ, in relazione agli artt. 2033 e 2697 cod. civ.., la Ischiamareterre Alberghi S.n.c., che si duole la motivazione per erronea applicazione del principio dell'onere della prova in relazione a domanda d'indebito. La EVI S.p.a. in liquidazione resiste con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memorie, nelle quali hanno insistito nelle rispettive prospettazioni. Ric. 2019 n. 13533 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- Il ricorso della Ischiamareterre S.n.c. è inammissibile, essendosi la detta società limitata a riproporre argomenti già spesi in appello e basati sulla sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 senza censurare adeguatamente l'impianto complessivo della sentenza d'appello, basato sulla mancanza di prova adeguata di quanto corrisposto per la voce «depurazione fogna», per la quale era stata proposta la domanda riconvenzionale, sulla mancata controdeduzione da parte della S.n.c.

Ischiamareterre in ordine all'eventuale percezione di un rimborso a seguito dell'emanazione di normativa attuativa (art. 8 sexies del d.l. 30.12.2008 n. 208) di detta pronuncia della Corte Costituzionale (così come pure rilevato in altri precedenti da questa Corte: Cass. n. 08334 del 31/03/2017 Rv. 643835 — 01) e soprattutto sull'ulteriore assunto, rimasto del tutto privo di prova )del non esservi sull'isola di Ischia un servizio di depurazione e che non risultava provato, viceversa, che la Ischiamareterre S.n.c. fosse, con riferimento al periodo al quale si riferiva l'addebito contestato, dotata di un proprio e autonomo impianto di depurazione, con la conseguenza che era verosimile che la detta voce le era stata legittimamente addebitata, anche in considerazione della circostanza, parimenti non adeguatamente contestata, che la presenza di un impianto di depurazione privato non esclude che questo debba allacciarsi a quello pubblico (si veda sul punto il controricorso, ultima facciata).

A fronte della complessiva inadeguatezza dell'impianto censorio, che dovrebbe sorreggerlo, l'unico motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2019 n. 13533 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in euro 2.700,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 121. Il P idente Chi DEPOSITAT