Cassation appeal dismissed for manifest inadmissibility due to vague grounds and irrelevant personal bias claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Carla Condorelli's appeal against her brother's judgment manifestly inadmissible. The appellant's grounds were deemed apodictic, incomprehensible, and failed to specify the relevant legal parameters under Article 360 of the Civil Procedure Code. Furthermore, the court rejected arguments regarding judicial impartiality based on the appellant's personal service history as a judge, finding them irrelevant to the condominium dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.: An appeal is manifestly inadmissible if the grounds are vague, do not specify the applicable legal parameters, or rely on assertions irrelevant to the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2224 del 2019 proposto da: r CONDORELLI CARLA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé stessa; - ricorrente - contro CONDORELLI ALESSANDRO; - intimato - avverso la sentenza n. 2361/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 29/05/2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle osserva quanto segue. La vicenda nelle fasi di merito attiene a controversia tra due fratelli, Alessandro e Carla Condorelli, per spese relative a utenze e oneri condominiali relative ad appartamento, sito in Catania, in proprietà indivisa.
L'avvocato Carla Condorelli chiese decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Catania, che rilasciò il monitorio. Su opposizione di Alessandro Condorelli lo stesso Giudice di Pace revocò il decreto ingiuntivo. L'appello dell'avvocato Carla Condorelli è stato dichiarato parzialmente inammissibile, e nel resto rigettato, dal Tribunale di Catania, che l'ha, altresì, gravata delle spese di lite. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'avvocato Carla Condorelli, difesa in proprio. Alessandro Condorelli è rimasto intimato. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta di manifesta inammissibilità formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è composto da sette facciate e contiene, almeno formalmente, due motivi, ma non risulta in alcun modo specificato a quale parametro, tra quelli di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., essi facciano riferimento, in quanto i motivi (apparentemente tali) del ricorso fanno riferimento a «Violaione del contraddittorio, art. 320 c.p.c.» e «Soipensione dell'efficacia esecutiva della senteuza impugnata ex art. 283 Ric. 2019 n. 02224 sez.
M3 - ud. 19-10-2021 -2- p. c. S ussistena di gravi e fondati motivi. Offerta di cawzione» e si compongono rispettivamente di sei e di otto righe. I motivi di ricorso formulati dall'avvocato Carla Condorelli, che si difende in proprio, sono del tutto apodittici ed incomprensibili ed incorrono, quantomeno, e a tacer d'altro, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ. Essi, peraltro, contengono una serie di affermazioni che nulla hanno a che fare con la materia del contendere ed attinenti, apparentemente, al fatto che la ricorrente è stata giudice onorario del Tribunale di Siracusa e quindi il Tribunale di Catania, nel quale all'epoca dei fatti prestavano servizio magistrati e cancellieri già in servizio presso il Tribunale di Siracusa (secondo quanto prospettato nel ricorso), non sarebbe munito di adeguata imparzialità nel giudicare la controversia.
Il ricorso è manifestamente inammissibile. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite non essendovi controparte alcuna costituita. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2019 n. 02224 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- i;f14:0 kOkttp41yk4o ?. pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 1 ottobre 2021 Il P nte Chi si DEPOSITATO IN CA E LERI