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Ordinanza — n. 36910/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction regulation appeal challenging both procedural and substantive merits of a first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36910/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation filed by S. Anna S.N.C. inadmissible because it challenged the substantive merits of the first-instance judgment. The plaintiffs argued for Rome's territorial jurisdiction over MB Credit Solutions and Unicredit Leasing, but the court noted that the Brescia court had already ruled on the merits. The court held that such challenges must be raised via ordinary appeal, not a jurisdiction regulation, as the latter applies only to procedural competence issues.

Regesto Legislator

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Art. 42, 43 c.p.c.; A jurisdiction regulation is inadmissible when it attacks substantive merits resolved in the first instance, as such matters require ordinary appeal.

Parole chiave

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jurisdiction regulation substantive merits first instance judgment ordinary appeal procedural competence impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c.p.c.
Art. 43 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21507 del 19/09/2013
Sul punto l'orientamento di questa Corte di legittimità è costante e oramai risalente (si veda Cass. n. 21507 del 19/09/2013 Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10342-2021 proposto da: S. ANNA S.N.C. di MICHELE e MARZIA MANCINI, in persona dei legali rappresentanti in carica, MANCINI MICHELE e MANCINI MARZIA, elettivamente domiciliati in ROMA, alla via XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RAPP ALZO; - ricorrenti - contro MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. - GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al piazzale FLAMINIO n. 9, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CAMPAGNA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ZURLO; - controricorrente - nonché contro UNICREDIT LEASING S.P.A.; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 649/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il regolamento facoltativo di competenza proposto dalla S. Anna S.n.c. di Michele e Marzia Mancini e da questi ultimi in proprio; osserva quanto segue. La S. Anna S.n.c. di Michele e Marzia Mancini, e questi ultimi in proprio, hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 649 del 10/03/2021 ed hanno chiesto che sia dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma a conoscere della controversia instaurata nei confronti della Unicredit Leasing S.p.a. e della MB Credit Solutions S.p.a. e che la detta sentenza sia annullata, nel merito, senza rinvio.

Resiste con controricorso la MI3 Credit Solutions S.p.a. Unicredit Leasing Solutions S.p.a. è rimasta intimata. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza, in quanto proposto avverso provvedimento decisorio anche del merito. Ric. 2021 n. 10342 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- I ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno insistito per l'ammissibilità del regolamento. Il regolamento di competenza è stato proposto avverso sentenza del Tribunale di Brescia, che, quale giudice di primo grado, ha, ritenendosi competente, deciso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando l'opposizione della detta società e dei suoi soci, odierni ricorrenti, e con il ricorso è stato impugnato anche il merito della decisione della causa.

Come esattamente prospettato dal PG nelle sue conclusioni, ed eccepito in memoria dalla MB Credit Solutions S.p.a., il ricorso è inammissibile, in quanto volto a impugnare anche le statuizioni di merito. Sul punto l'orientamento di questa Corte di legittimità è costante e oramai risalente (si veda Cass. n. 21507 del 19/09/2013 Rv. 628137 - 01): «Ai fini dell'e.speribilità del regolamento di competenza, potendo l'impugnaione - ai sensi degli artt. 42 e 43cod. proc. civ. - riguardare unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competerka che sia stata oggetto della pronuncia, per "decisione di merito" deve intendersi non solo una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudi.zio, ma anche la risolnione di questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudkiali di rito o preliminari di merito - diverse da quella sulla competenza, la quale tisolnione, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura venga proposta, anche la facoltatività dello stesso regolamento di competenza.» La parte odierna ricorrente, di fronte a decisione sulla competenza (ritenuta sussistente dal Tribunale di Brescia) e sul merito avrebbe dovuto proporre appello e non ricorso per cassazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2021 n. 10342 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 19 ottobre 2021. Il Presi te Chiara