Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify omitted decisive facts per Article 366 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the strict procedural requirements of Article 366, paragraph 6, of the Civil Procedure Code. The appellant challenged the lower court's dismissal of a liability claim regarding a pedestrian accident but did not specify the exact historical facts, evidence, or timing of the alleged omission by the appellate court. The court ruled that without these specific details, the appeal cannot be examined on the merits, as the lower court's evaluation of evidence remains within its discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact historical fact, the textual or extratextual data from which it derives, the manner and timing of its discussion, and its decisive character.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22450-2020 proposto da: OCONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MONTE OPPIO n. 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PASCUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ROTONDI; (.4 - ricorrente - contro COMUNE di SAN LORENZO MAGGIORE; - intimato- avverso la sentenza n. 5535/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. o ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:
1. Maria Fasulo convenne in giudizio il Comune di San Lorenzo Maggiore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un incidente avvenuto presso una strada comunale. L'attrice dedusse di essere inciampata contro un muretto a causa della scarsa illuminazione della strada. Per la caduta batté la testa e cadde in un fosso, riuscendo ad alzarsi solo grazie all'aiuto del figlio che la accompagnò in ospedale. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1158/2017, rigettò la domanda attorea ritenendo non provata la caduta dalla Fasulo.
2. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 5535/2019, pubblicata il 18 novembre 2019, ha rigettato l'appello proposto da Salvatore Ocone, figlio dell'attrice deceduta durante il giudizio di prime cure. I giudici dell'appello hanno concordato con il giudizio del Tribunale circa l'assenza di prove in merito alla dinamica dell'incidente.
3. Avverso suddetta pronuncia Salvatore Ocone propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Considerato che:
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3,4,5, c.p.c. in relazione all'art. 174 c.p.c. richiamato dall'art. 158 c.p.c. e all'art. 276 c.p.c. La sentenza sarebbe viziata in quanto emessa da un Collegio non completo, data l'assenza del consigliere Cristiano, presente nell'udienza di discussione della causa. Il motivo è inammissibile in quanto così come formulato è in contrasto con l'articolo 366 n. 6 c.p.c. il quale oltre ad esigere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi di lavoro sui cui si fonda il ricorso. Nel caso di specie non risulta neanche deposito alcun verbale dell'udienza da cui desumere la presenza nel collegio del Cons. Cristiano. Pertanto la sentenza è stata pronunciata dal collegio indicato Rilevato che:
1. Maria Fasulo convenne in giudizio il Comune di San Lorenzo Maggiore per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito a un incidente avvenuto presso una strada comunale. L'attrice dedusse di essere inciampata contro un muretto a causa della scarsa illuminazione della strada. Per la caduta batté la testa e cadde in un fosso, riuscendo ad alzarsi solo grazie all'aiuto del figlio che la accompagnò in ospedale. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1158/2017, rigettò la domanda attorea ritenendo non provata la caduta dalla Fasulo.
2. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 5535/2019, pubblicata il 18 novembre 2019, ha rigettato l'appello proposto da Salvatore Ocone, figlio dell'attrice deceduta durante il giudizio di prime cure. I giudici dell'appello hanno concordato con il giudizio del Tribunale circa l'assenza di prove in merito alla dinamica dell'incidente.
3. Avverso suddetta pronuncia Salvatore Ocone propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Considerato che:
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3,4,5, c.p.c. in relazione all'art. 174 c.p.c. richiamato dall'art. 158 c.p.c. e all'art. 276 c.p.c. La sentenza sarebbe viziata in quanto emessa da un Collegio non completo, data l'assenza del consigliere Cristiano, presente nell'udienza di discussione della causa. Il motivo è inammissibile in quanto così come formulato è in contrasto con l'articolo 366 n. 6 c.p.c. .1 eaLkor. they esigei l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi di lavoro sui cui si fonda il ricorso.
Nel caso di specie non risulta neanche deposito alcun verbale dell'udienza da cui desumere la presenza nel collegio del Cons. Cristiano. Pertanto la sentenza è stata pronunciata dal collegio indicato nell'intestazione della stessa non risultando la presenza del consigliere Cristiano indicato dal ricorrente. „.___rr iot è -17in -3 i e tutto conta ttorio --d-l 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3,4,5, c.p.c. in relazione agli artt. 11, 307, 354, 383 c.p.c. in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre la chiamata obbligatoria in giudizio gli eredi di Giuseppe e Gilorma Ocone.
Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza. La Corte territoriale ha escluso il risarcimento dei danni in favore di Salvatore Ocone, quale erede di Fasulo Maria, per aver ritenuto non sufficientemente provata la dinamica del sinistro di cui trattasi. Pertanto, manca l'accertamento del fatto storico decisivo e comune anche agli altri eredi della defunta in corso del primo giudizio. In ogni caso l'inammissibilità deriva dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso che appare alquanto generico.
È vero che in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (Cassazione civile sez.
II, 14/11/2008, n.27274). Questo è un principio enunciato da questa Corte ma nel caso di specie non è dato sapere l'effettiva posizione dei soggetti richiamati nel ricorso, richiamati in via del tutto generica quali eredi senza possibilità di stabilirne l'effettiva posizione, violando pertanto l'art. 366 n. 6 c.p.c. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3,4,5, c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto la Corte d'appello non avrebbe valutato tutte le prove disponibili in giudizio. 4.4.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3,4,5, in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato elementi decisivi come il mal funzionamento del lampione e l'ammaccatura della tubatura conseguente alla caduta della Fasolo.
Il terzo e quarto motivo possono esser trattati congiuntamente. Essi sono inammis sibili. La valutazione delle prove è attività rimessa all'esclusiva attività discrezionale del giudice di merito il quale nel decidere i fatti di causa può attribuire rilevanza probatorio a un elemento piuttosto che a un altro. Inoltre, i motivi insistono per una rivalutazione dei fatti di causa censurando l'attività valutativa così come effettuata dalla Corte d'appello in tal modo sollecitando una valutazione della quaestio facti che colloca al di fuori dei limiti in cui il nuovo n. 5 la consente, giusta le Ss.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.
Infatti, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del di. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il" quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéE la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
5. L'indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove Cr7 dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Came