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Ordinanza — n. 36885/2021 — snciv Generato dall'IA

Social security contributions apply to severance pay even if waived in a collective dismissal settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36885/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the INPS's argument that social security contributions were unnecessary because the severance pay was waived in a settlement agreement. The court held that the obligation to pay contributions arises independently of whether the employer actually pays the severance, as the right to the pay exists upon termination. Consequently, the lower court's decision dismissing the contribution claim was overturned and the case remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 12 legge n. 208/1995; Art. 12 D.Lgs. n. 23/2011: The obligation for employers to pay social security contributions on severance pay (indennità sostitutiva del preavviso) exists independently of the actual payment or any waiver of such rights in a settlement agreement.

Parole chiave

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social security contributions severance pay settlement agreement collective dismissal employer liability INPS obligations contributory base contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 12 legge n. 208/1995
Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 legge n.
Art. 12 D.Lgs. n. 23/2011
Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 legge n.
art. 12 legge n. 153/1969
Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 legge n. 153/1969, che ha sostituito gli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5547/1993
Cass. n. 3630/1999
5547/1993; Cass. n. 3630/1999).
Cass. n. 2931 del 2004
Analogo discorso è valido per l'indennità sostitutiva del preavviso equiparata alla retribuzione, sotto il profilo sostanziale, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2931 del 2004).
Cass. n. 27933/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15230-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso PAVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, difende unitamente LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA COREA-11; - ricorrente - contro ITALY SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAPUT', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALVISE GASTONE BRAGADIN, GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 856/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 15230 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 15230/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 856 del 2019 la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 665/2018, ha dichiarato insussistente il credito contributivo di cui all'avviso di addebito dell'INPS n. 32020170003726066000 con il quale era stato intimato alla Manz Italy srl il pagamento della somma di euro 48.286,23 per contributi, somme aggiuntive e compensi di riscossione, dovuti a titolo di omessa contribuzione riferita ad una indennità sostitutiva di preavviso mai erogata ad otto ex dipendenti, oggetto di una procedura di licenziamento collettivo avviata il 30.12.2015 e conclusasi con un accordo ove, in virtù della "non opposizione al licenziamento e della risoluzione del rapporto" era stata prevista l'erogazione di una somma in parte erogata a titolo di incentivo all'esodo e in parte in via transattiva, con espressa rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno evidenziato che la risoluzione immediata del rapporto, senza svolgimento del preavviso, non era stata frutto di una decisione unilaterale del datore di lavoro ma, al contrario, della concorde volontà delle parti, per cui mancavano i presupposti giuridici per la debenza dei contributi connessi alla indennità di preavviso la cui insorgenza era necessariamente collegata con la venuta ad esistenza del diritto alla corresponsione della indennità in capo al lavoratore.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo articolato motivo cui ha resistito con controricorso la Manz Italy srl.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. L'INPS ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 legge n. 153/1969, che ha sostituito gli artt. 1 e 2 n. 692/1945, recepito negli artt. 27 e 28 TU approvato con dpr n. 797/1955, a propria volta modificato dall'art. 1 co. 4 di n. 44/1985, conv.RG 15230/2020 con modificazioni nella I. n. 155/1985, dall'art. 1 co. 1 legge n. 876/1986, dall'art. 4 co. 2 bis d.l. n. 173/1988, conv. con modificazioni nella I. n. 291/1988, dall'art. 2 co. 15 I. n. 335/1995 e, infine, sostituito dall'art. 6 co. 1 d.igs. n. 314/1997, dell'art. 1 di n. 338/1989 conv. con modificazioni nella legge n. 389/1989 e dell'art. 2118 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc.

2. Sostiene l'Istituto che, in un contesto in cui l'indennità sostitutiva del preavviso pacificamente sarebbe stata dovuta ai lavoratori, la rinuncia di questi ultimi in ordine alla stessa non avrebbe in alcun modo potuto influire sul rapporto contributivo per cui sussisteva il diritto alla contribuzione sulle somme da erogarsi a tale titolo.

3. Il motivo è fondato alla stregua dei principi statuiti da questa Corte (Cass. n. 15411/2020 e Cass. n. 12932/2021), cui si intende dare seguito.

4. L'art. 6 co. 4 del Digs. n. 314/1997 prevede: Sono esclusi dalla base imponibile:

a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;

b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso...".

5. Il primo dato normativo da cui partire è, quindi, quello secondo cui il legislatore ha voluto differenziare, ai fini contributivi, la disciplina della indennità sostitutiva del preavviso da tutte le altre somme che sono corrisposte in una situazione di esodo incentivato attuato mediante una transazione.

6. Orbene, se è vero che la transazione è estranea al rapporto di lavoro e agli obblighi contributivi, tuttavia va rilevato che alla base del calcolo degli oneri previdenziali, così come deve essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, individuale o collettivo, devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente ai rapporto di lavoro: il tutto naturalmente con una indagine non meramente formale sulla natura giuridica delle singole poste.

7. Il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo connessi al rapporto di lavoro sorgono, infatti, con l'instaurazione dello stesso, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli RG 15230/2020 obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (Cass. n. 5547/1993; Cass. n. 3630/1999).

8. Analogo discorso è valido per l'indennità sostitutiva del preavviso equiparata alla retribuzione, sotto il profilo sostanziale, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2931 del 2004).

9. Nella fattispecie in esame non è, quindi, del tutto condivisibile l'argomentazione della Corte territoriale, secondo cui l'obbligo del preavviso e la indennità economica correlata a questo sorge solo se la risoluzione del rapporto dipenda dalla decisione unilaterale del datore di lavoro e non essendo sorto per il lavoratore il relativo diritto, non è ipotizzabile neanche l'obbligo contributivo.

10. Occorreva, invece, accertare se la rinuncia alla indennità sostitutiva, all'interno dell'accordo transattivo, fosse una posta intrinsecamente collegata al sottostante rapporto di lavoro e svincolata dalla intesa, al fine, in questo caso, di ritenere il suo assoggettamento ad imposizione contributiva (Cass. n. 27933/2017), ovvero se si ponesse come una specifica pattuizione, in un accordo di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro in termini solo di occasionalità e, quindi, come tale, idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione.

11. Alla stregua esposto il ricorso deve essere accolto.

12. La impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra esposti e provvederà, altresì, anche alle determinazioni sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 lugl