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Ordinanza — n. 36877/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to disguised merit review under Art. 360(1)(5) CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36877/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a lower court's confirmation of an indefinite-term employment relationship with a bank, arguing violations of labor law and procedural rules. The court rejected these claims because they amounted to a disguised request for a new factual assessment rather than a genuine legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.: Censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione o falsa applicazione di legge, si propone una diversa ricostruzione dei fatti storici sono inammissibili e devono essere attratte al vizio di errata valutazione delle risultanze istruttorie.

Parole chiave

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inammissibilità ricorrente rivalutazione del merito doppia conforme violazione falso applicazione legge valutazione prove rapporto di lavoro contratto di appalto caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
con il primo motivo del ricorso si denuncia, espressamente ai sensi dell'art. 360, co.
Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.
«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 360 c.p
con il primo motivo del ricorso si denuncia, espressamente ai sensi dell'art. 360, co.
art. 132 c.p
276 del 2003, avuto riguardo alla "qualità della società appaltatrice" ed alla "erronea valutazione delle prove"; nell'illustrazione del motivo si censura anche la "mancata deduzione di fonti di prova — violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ
con il primo motivo del ricorso si denuncia, espressamente ai sensi dell'art. 360, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23021 del 2014
Cass. n. 23021 del 2014; Cass.
Cass. n. 30646 del 2019
23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019);
Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019
Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019);
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3513-2020 proposto da: GALLIANI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO, 217, presso lo studio dell'avvocato IRENE DELLA ROCCA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - contradcorrente - avverso la sentenza n. 2503/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2019; udita la rela.zione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO A.MENDOI,A. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da Carlo Galliani nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro Spa diretta ad accertare la violazione dell'art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003 ed a dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la banca sin dal 16 luglio 2007, in luogo di quello solo formalmente intercorso con la società appaltatrice Bassilichi spa;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il sOccombente con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società;

3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo del ricorso si denuncia, espressamente ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., "erronea valutazione e interpretazione delle risultanze istruttorie — invalidità della sentenza impugnata"; il motivo è in radice inammissibile perché viene denunciato il vizio della sentenza impugnata ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019);

2. il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003", in particolare avuto riguardo ai "poteri di gestione", sostenendo che "dalle escussioni testimoniali è emerso Ric. 2020 n. 03513 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- chiaramente che le direzioni tecniche venivano impartite dai dipendenti BNL"; la censura è inammissibile perché solo formalmente denuncia il vizio di cui al n. 3 'dell'art. 360 c.p.c., il quale ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014;

Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nella specie le censure tendono ad una rivalutazione di merito in ordine all'apprezzamento dei fatti come è reso palese dal riferimento nel motivo alle risultanze istruttorie;

3. per la stessa ragione è inammissibile il terzo mezzo con cui si lamenta ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003, avuto riguardo alla "qualità della società appaltatrice" ed alla "erronea valutazione delle prove"; nell'illustrazione del motivo si censura anche la "mancata deduzione di fonti di prova — violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. — art. 360 n. 5 c.p.c."; in. fatti, non viene identificato adeguatamente l'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, ma piuttosto si propone una Ric. 2020 n. 03513 sez.

ML - ud. 10-06-2021 -3- diversa ricostruzione della vicenda storica, anche con esplicito riferimento alla valutazione delle prove; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per. il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr.

Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019);

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi curo 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15 °A e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 10 giugno 2021 Il Presidente Dott.ssa ucia Esposito