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Ordinanza — n. 36858/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction regulation appeal against summary execution order due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36858/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation appeal inadmissible regarding a summary execution order issued by the Milan Tribunal. The appellant argued that the lower court failed to invite parties to submit conclusions before ruling on jurisdiction, violating procedural safeguards. However, the Court held that such appeals are strictly inadmissible in summary and precautionary proceedings, where the judge retains the power to continue the case without a final decision on jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 1, c.p.c.; Art. 83, comma 4, c.p.c.; Art. 187-189 c.p.c.; In summary and precautionary proceedings, a jurisdiction regulation appeal is inadmissible because the nature of the measures precludes a final decision on competence, and the specific procedural rules for these phases override general provisions regarding the necessity of prior invitations to submit conclusions.

Parole chiave

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jurisdiction regulation appeal summary proceedings precautionary measures inadmissibility procedural defects execution order competence determination regolamento dell'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 1, c.p.c.
658030- 01): dl difensore della parte, munito di procura speciale per il giudkio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, cp•c.
Art. 83, comma 4, c.p.c.
è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, cp.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudkio.».
Art. 187-189 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380 ter cod. proc. civ
Anna Maria Soldi che, visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento; osserva quanto segue.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10439 del 03/06/2020
L'eccezione di difetto di procura formulata dalla Berkshire, in quanto l'avvocato Staniscia e l'altra codifensore fanno riferimento a procura a margine della comparsa di risposta in primo grado, è da disattendersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. n. 10439 del 03/06/2020 Rv.
Cass. n. 1613 del 20/01/2017
Cass. n. 17650 del 04/09/2015
Per mera completezza espositiva deve osservarsi che l'emanazione dell'ordinanza non è stata in alcun modo preceduta dall'invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni (Cass. n. 17650 del 04/09/2015 Rv.
Cass. n. 08892 del 05/05/2016
28-09-2021 -3- "Alaak illustrazioni difensive atte a consentire la decisione attraverso l'esercizio pieno di ogni facoltà» (così Cass. n. 08892 del 05/05/2016, non massimata) dovendosi ribadire il principio secondo cui «in una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
Cass. n. 23095 del 2013
69, l'ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisaone delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.» (Cass. n. 23095 del 2013 e Cass n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 7027-2021 proposto da: NUOVA CLINICA ANNUNZIATELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SIMONCELLI e GINA TRALICCI; - ricorrente - contro BERK,SHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via AGOSTINO RICHELMY n. 38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO SCIPIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO ROMEO; - resistente - per regolamento di competenza avverso ordinanza resa nella causa n. R.G. 3114/2020 del TRIBUNALE di MILANO; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere Dott.

Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi che, visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento; osserva quanto segue. La Nuova Clinica Annunziatella S.r.l., impugna con regolamento di competenza un'ordinanza del giudice dell'opposizione all'esecuzione del Tribunale di Milano, resa nella causa n. R.G. 3114/2020, in procedimento di esecuzione nei confronti della Berkshire Hathaway International Insurance Limited; resiste con «memoria difensiva» la suddetta compagnia assicuratrice;

Il PG ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. L'eccezione di difetto di procura formulata dalla Berkshire, in quanto l'avvocato Staniscia e l'altra codifensore fanno riferimento a procura a margine della comparsa di risposta in primo grado, è da disattendersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. n. 10439 del 03/06/2020 Rv. 658030- 01): dl difensore della parte, munito di procura speciale per il giudkio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, cp•c.

è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, cp.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudkio.». Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Ric. 2021 n. 07027 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- Ciò in quanto, pacificamente, l'ordinanza a mezzo di esso impugnata e stata resa, dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, e segnatamente dell'opposizione a precetto, in fase sommaria e comunque cautelare, con conseguente inammissibilità del regolamento, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire (Cass. n. 1613 del 20/01/2017 Rv. 642735 - 01):

«In tema di procedimenti caute/ari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competen.za - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cvlc., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico de/procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi>>.

Per mera completezza espositiva deve osservarsi che l'emanazione dell'ordinanza non è stata in alcun modo preceduta dall'invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni (Cass. n. 17650 del 04/09/2015 Rv. 636541 - 01): «L'ordinanza declinatoria della competerka resa dal tribunale in composizione monocratica in una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 presuppone il previa invito alle parti alla precisnione delle conclusioni, sicché, ove la decisione sia stata emessa serka il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento necessario di competen.za» in quanto «la sede della precisardone delle conclusioni e delle eventuali memorie illustrative (artt. 187-189 c.p.c.) un baluardo ineludibile per assicurare l'eserckio completo dei diritti di difesa di ciascuna parte che, non possono ritenersi assorbiti da momenti informali di discussione, per quanto siano stati verbalivaii, atteso che solo la formaliu.nione dell'udierka di precisazione delle conclusioni consente di proporre le difese, le richieste di acquiskioni documentali e le Ric. 2021 n. 07027 sez.

M3 - ud. 28-09-2021 -3- "Alaak illustrazioni difensive atte a consentire la decisione attraverso l'esercizio pieno di ogni facoltà» (così Cass. n. 08892 del 05/05/2016, non massimata) dovendosi ribadire il principio secondo cui «in una controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'ordinanza declinatoria della competenza suppone il previo invito alle parti alla precisaone delle conclusioni, cosicché, ove la decisione sia emessa senza il rispetto di tale formalità, la stessa è impugnabile con il regolamento di competenza necessario.» (Cass. n. 23095 del 2013 e Cass n. 17650 del 2015 cit.)» e, inoltre, il giudice della fase sommaria ha disposto prosecuzione del procedimento dinanzi a sé, il che di per sé rende inammissibile l'istanza, non trattandosi di pronuncia definitiva sulla (sola) competenza.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 07027 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -4- tr #1/41114jn test?1 \Numd J9kir5g5D t pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 28 settembre 2021. Il Presidente Adelaide Amendola DEPOSITATO yn16Cei9Ei1612RIA CANCELI