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Ordinanza — n. 36852/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-examining merits and discretionary cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36852/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to review the lower court's decision on damages. The appellant argued the appellate court's reasoning was logically inconsistent regarding the rejection of their claim for damages, while the appellee contested the cost allocation. The court ruled that reviewing the merits of the damages claim and the proportionality of legal costs fall within the discretionary power of the trial judge and are excluded from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The review of the merits of a claim for damages and the discretionary allocation of litigation costs between parties are excluded from the jurisdiction of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-examination of merits discretionary cost allocation reciprocal cost sharing judicial discretion debito residuo adempimento inesatto controprestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
08-07-2021 -2- DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso.
Art. 92 cod. proc. civ.
Merita di essere ribadito, sul punto, il principio per cui "La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
ART. 380-BIS COD. PROC. CIV
08-07-2021 -2- DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
08-07-2021 -3- (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36804-2019 proposto da: AUTOCARROZZERIA RINNOVA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ECUADOR n. 6, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MASSAFRA, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro DITA COSMOS S.R.L., in persona del legale rappresentante prc tempore, rappresentata e difesa Jall'avv. RAFFAELLO AUGUSTO PRINCIPI e domiciliata pres.i.o la cancelleria della Cc,rte di Cassazione - con troricorrente - avverso à sentenza n. 1703/2019 del:3 CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 5.3.2007 Autocarrozzeria Rinnova S.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2007, con il quale il Tribunale di Rovigo aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di COSMOS S.r.l., della somma di C 82.182,57 a saldo delle opere eseguite in base al contratto di appalto sottoscritto tra le parti con le scritture in data 27.7.2005 e 16.1.2006. L'opponente contestava in particolare l'esistenza di vizi dell'opera, riconosciuti dall'appaltatore, ma da quest'ultimo non adeguatamente eliminati, ed invocava dunque la risoluzione del contratto per fatto e colpa di COSMOS S.r.l.

Nella resistenza di quest'ultima, il Tribunale, con sentenza n. 411/2014, rigettava l'opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione Autocarrozzeria Rinnova S.n.c. e la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza di COSMOS S.r.I., con la sentenza impugnata, n. 1703/2019, accoglieva in parte il gravame, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Tribunale di Rovigo e condannando l'appeliante al pagamento, in favore dell'appellato, della minor somma dì C 47.537,30. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Autocarrozzeria Rinnova S.n.c., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso COSMOS S.r.l. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerate. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod, proc. civ.: "PROPOSTA DI Ric. 2019 n. 36804 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto da Autocarrozzeria Rinnova S.n.c. contro la decisione di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di Cosmos S.r.l. condannando la parte appellante al pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente ingiuntale.

La Corte distrettuale ha invece confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Autocarrozzeria Rinnova S.n.c., ritenendola non provata. Il ricorso proposto da Autocarrozzeria Rinnova S.n.c. si articola in due motivi. Il primo motivo, con il quale si contesta l'irriducibile contrasto logico della motivazione resa dalla Corte di Appello in relazione al rigetto della domanda risarcitoria, è inammissibile poiché con esso si invoca un riesame del merito, estraneo alle finalità e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Il secondo motivo, concernente la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito, è del pari inammissibile, in quanto esso la Corte di Appello ha applicato il principio della reciproca soccombenza. Merita di essere ribadito, sul punto, il principio per cui "La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente" Ric. 2019 n. 36804 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -3- (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 4.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutt come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl