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Ordinanza — n. 36848/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, upholding lower court's fact-finding on trustee performance evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36848/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the request to review the appellate court's decision. The lower courts had found that the trustee failed to prove they actually performed the assigned recovery mandate, relying on documents and witness testimonies submitted in the first instance. The Supreme Court affirmed that the assessment of evidence credibility and the selection of probative sources are exclusive factual evaluations reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The Supreme Court cannot review the trial judge's evaluation of evidence credibility or the selection of probative sources, as these constitute exclusive factual assessments reserved for the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evaluation of evidence credibility of witnesses fact-finding by trial judge trustee performance mandate recupero di crediti restituzione di fondo confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
Art. 13 comma 7-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 7-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36249-2019 proposto da: MPO PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO URICCHIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro NOVA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO BIANCO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 2260/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Varesedodici S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6657/2013, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore di MPO Partners Professional Trustee S.p.a., in qualità di trustee del trust di garanzia Constants Trust, della somma di C 188.888,88 a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di una operazione di recupero del sottotetto di un immobile sito in Milano, via Varese n.

12. La società opponente contestava, in particolare, che la creditrice opposta non aveva mai svolto l'incarico affidatole. Nella resistenza di quest'ultima, il Tribunale, con sentenza n. 8513/2017, accoglieva l'opposizione, ritenendo che la convenuta opposta non avesse adeguatamente dimostrato l'effettivo svolgimento dell'incarico affidatole. Interponeva appello avverso detta decisione la MPO Partners Professional Trustee S.p.a. e la Corte di Appello di Milano, nella resistenza di Varesedodici S.r.l., con la sentenza impugnata, n. 2260/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione MPO Parteners Professional Trustee S.p.a., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Varesedodici S.r.l. Non risultano depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA', o comunque RIGETTO, del ricorso. R1c. 2019 n. 36249 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame interposto da MPO Partners Pro fessional Trustee S.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Milano, che aveva accolto l'opposizione spiegata da Varesedodici S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal MPO Partners Professional Trustee S.p.a., annullandolo e condannando l'ingiungente opposta alle spese del primo grado.

La Corte di Appello, dopo aver ritenuto utilizzabili i documenti prodotti dall'opposta in prime cure -che non erano invece stati considerati dal Tribunale perché il fascicolo di parte opposta era stato depositato solo dopo la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali- ha ritenuto che né essi, né le testimonianze escusse in prime cure, dimostrassero l'esecuzione, da parte di MPO, dell'incarico conferitogli da Varesedodici (oggi, Nova Immobiliare) e quindi che non fosse stata raggiunta la prova dell'esistenza della ragione creditoria oggetto del ricorso monitorio.

Ricorre per la cassazione di detta decisione MPO affidandosi a due motivi, con il primo dei quali si contesta, sotto il profilo dell'omesso esame e della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la valutazione che la Corte di Appello ha condotto dei documenti allegati dalla società odierna ricorrente. Con il secondo motivo, invece, si denuncia la carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata. Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili in quanto esse si risolvono in una istanza di riesame delle valutazioni di fatto e del convincimento del giudice di merito (Cass.

Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Non sussiste, invero, alcun profilo di omesso esame, avendo la Corte di Appello di Milano tenuto conto dei documenti depositati da MPO già in prime cure, ed R1c. 2019 n. 36249 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- erroneamente non valutati dal Tribunale, fornendo ampia ed esaustiva motivazione circa la natura ed il contenuto di detta allegazione e concludendo per la sua inidoneità ed insufficienza ai fini della prova dell'effettiva esecuzione dell'incarico dal quale nascerebbe la pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo da MPO.

La Corte ambrosiana ha poi considerato le risultanze delle testimonianze escusse in prime cure, escludendo che le dichiarazioni dei testimoni consentissero di ritenere raggiunta la prova di cui anzidetto. Tale motivazione, certamente idonea a dar conto dell'iter logico-argomenta tivo seguito dal giudice di merito per pervenire al rigetto della domanda proposta da MPO ed articolata in una specifica valutazione delle varie risultanze istruttorie -il che esclude anche la sussistenza dei denunziati profili violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.- non è sindacabile in questa sede, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Ric. 2019 n. 36249 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 7-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 8 luglio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA . 26 NOV