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Ordinanza — n. 36741/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36741/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36741/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2536-2021 proposto da: DI GRAZIA CARMELO e CORICA ANGELA, ricorrenti che non hanno depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - Ricorrenti non costituito - contro CREDITO FONDIARIO S.P.A., in persona del procuratore speciale Gianluca Artusi, quale mandatario di LUTEZIA SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Ivan Chiaramonte; - Controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CATANIA del 06/08/2020;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, ART. 369 COD. PROC. CIV; Ordinanza — n. 36741/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

Parole chiave

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deposito tardivo opposizione tardiva ritardo ingiustificato impedimento processuale proroga tardiva del termine procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART.
ART. 369 COD. PROC. CIV
civ.: «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 COD. PROC. CIV.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2536-2021 proposto da: DI GRAZIA CARMELO e CORICA ANGELA, ricorrenti che non hanno depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - Ricorrenti non costituito - contro CREDITO FONDIARIO S.P.A., in persona del procuratore speciale Gianluca Artusi, quale mandatario di LUTEZIA SPV S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Ivan Chiaramonte; - Controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CATANIA del 06/08/2020;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2536/2021 Numero sezionale 9931/2021 Numero di raccolta generale 36741/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 COD. PROC. CIV. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019;

Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 15/09/2020 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2536/2021 Numero sezionale 9931/2021 Numero di raccolta generale 36741/2021 Data pubblicazione 25/11/2021 del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :