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Ordinanza Interlocutoria — n. 36704/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed for procedural defect due to lack of notice to the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36704/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal because the taxpayer was not notified of the hearing date. The Regional Tax Commission had partially upheld the taxpayer's request to restore rural status to a property, but the agency sought cassation review. The court ruled that the procedural defect required remanding the case to the lower court for proper notification.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A cassation proceeding must be remanded to the lower court if the appellant was not notified of the hearing date, as this violates the principle of contradiction.

Parole chiave

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cassation procedure tax appeal lack of notice procedural defect remand to lower court principle of contradiction rural status proprietà fondiaria agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15538-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro LA BARUFFA -.MnFl" .-,-V-z.M1.)1 - iìitbm ta - avverso la sentenza n. 1257/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1257/06/2019, depositata il 21 novembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti, accolto il ricorso della società semplice La Baretta contro l'atto con il quale l'Amministrazione aveva revocato, in autotutela, l'attribuzione della ruralità ad un'unità immobiliare di proprietà della stessa contribuente, che ne aveva fatto richiesta con docfa.

La contribuente non si è costituita. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'avviso della trattazione del ricorso nell'adunanza odierna non risulta comunicato alla ricorrente, per cui il procedimento deve essere rinviato a nuovo ruolo. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio Il Presidente Dott. Antonio Greco bEPOSITATA M CANIEUIVIA Ric. 2020 n. 15538 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- I L CANCELLIERE 0041, 2