Cassation court remits case due to pending Supreme Court ruling on tax assessment statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a new role because the specific legal issue regarding the tax statute of limitations was already pending before the Supreme Court. The tax authority argued that sending the assessment within the five-year period was sufficient, rejecting the lower court's reliance on the recipient's receipt date. The court decided to remit the matter to await the Supreme Court's resolution on this previously remitted question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 161 legge 296/2006; Art. 360 comma 3 cod. proc. civ.: When a cassation ground concerns a legal issue already remitted to the Supreme Court and remains pending, the lower court's judgment must be remitted to a new role.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8553-2020 proposto da: COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell'avvocato NICOLA GIANCASPRO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA FRAU; - ricorrente - con TTO CASCIU GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 499/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.11 Comune di Cagliari propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l'appello di Giuseppe Casciu avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2010, in materia di Ici. La CTR ha infatti ritenuto che l'ente impositore fosse decaduto dal potere impositivo, poiché aveva spedito il 29 dicembre 2015 l'accertamento per la notifica, m il contribuente lo aveva ricevuto il 14 gennaio 2016, ovvero dopo che, il 31 dicembre 2015, era maturato il termine decadenziale quinquennale applicabile.
Il contribuente è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che ha prorogato a cinque anni il termine di decadenza previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992. Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nell'accogliere il relativo motivo d'appello del contribuente, avrebbe Ric. 2020 n. 08553 sez.
MT - ud. 14-07-2021 -2- erroneamente ritenuto che la decadenza dal potere impositivo sia impedita solo dalla ricezione della notifica dell'accertamento, non essendo invece sufficiente che nel termine legale essa sia stata spedita, non applicandosi in materia la scissione temporale dell'efficacia tra notificante e destinatario della notifica. Il Collegio, rilevato che la questione proposta con il motivo è stata già oggetto di rimessione alle S.U. di questa corte e considerato che il relativo procedimento è tuttora pendente, ravvisa l'opportunità di rinviare questo giudizio a nuovo ruolo.
P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2021. Il Presidente Dott. Antonio Greco ( DEPOSITATA IN CANCEUIRIA 000, 25 NOV 2021 CANCELLIERI