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Ordinanza Interlocutoria — n. 36702/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36702/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36702/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2669-2020 proposto da: GIOIA UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO REVI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA MARIA LORUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PEPE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1685/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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articolo 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 36702/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'accertamento era stato notificato anche ai legali rappresentanti succedutisi nel tempo delle relative violazioni, tra i quali l'attuale ricorrente, in carica sino al 13 agosto 2011, quale responsabile, a titolo personale ed in solido, degli atti compiuti in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. Ric. 2020 n. 02669 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- 38 cod. civ., e quale autore delle sanzionate omissioni delle dichiarazioni fiscali. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Parole chiave

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comunicazione fiscale dovere di collaborazione del contribuente inchiesta per sottrazione d'imposta esame degli atti fiscali assistenza amministrativa fiscale internazionale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2669-2020 proposto da: GIOIA UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO REVI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA MARIA LORUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PEPE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1685/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Umberto Gioia propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo composito motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia- sezione staccata di Lecce ha rigettato, dopo averli riuniti, gli appelli proposti dallo stesso Umberto Gioia e da Giuseppe Elia Brandi avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, che aveva rigettato il ricorso dei medesimi contribuenti e della associazione sportiva dilettantistica Carovigno calcio (nella persona del legale rappresentante pro tempore Zito Francesco) contro l'avviso d'accertamento in materia di Ires, Irap ed Iva di cui all'anno d'imposta 2010, con il quale, verificato che l' a.s.d. aveva omesso la presentazione di ogni modello dichiarativo e rilevata l'assenza dei requisiti di legge per usufruire del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, veniva recuperato a tassazione il maggior imponibile derivante dalle fatture emesse per contributo pubblicitario, con relativi interessi e sanzioni.

L'accertamento era stato notificato anche ai legali rappresentanti succedutisi nel tempo delle relative violazioni, tra i quali l'attuale ricorrente, in carica sino al 13 agosto 2011, quale responsabile, a titolo personale ed in solido, degli atti compiuti in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. Ric. 2020 n. 02669 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- 38 cod. civ., e quale autore delle sanzionate omissioni delle dichiarazioni fiscali. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Il ricorrente ha prodotto memoria. Considerato che: 1.Pende, dinnanzi la V sezione di questa Corte, ricorso per Cassazione, avente n.r.g. 3855/2019, proposto dalla parte Giuseppe Elia Brandi avverso la medesima sentenza d'appello. I due giudizi vanno pertanto riuniti e comunque trattati congiuntamente. P. Q. M. Rimette il ricorso alla pubblica udienza, per la riunione con quello avente n.r.g. 3855/2019, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del luglio Il Presidente Dott. Antonio Greco DEPOSITATA IN CANCELIIM largi, 2 5