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Ordinanza Interlocutoria — n. 36699/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36699/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36699/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5205-2019 proposto da: FONDAZIONE CONSERVATORIO N.S. DEL RIFUGIO OPERE PIE RIUNITE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, rappresentata e difesa dall'avvocato ELISABETTA MARIA DE MATTEIS; - ricorrente - contro A.M.I.U. GENOVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORR1DONI 14, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA LOVISOLO, ANTONIO LOVISOLO; controricarrente- avverso la sentenza n. 1144/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 60 d.P.R. 600/1973, art. 16 comma 4 d.lgs. 546/92; Ordinanza Interlocutoria — n. 36699/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata alla data di spedizione al destinatario, applicandosi i principi della scissione della notifica che per il notificante, che si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale, avvenuta tempestivamente, nel termine di cui all'art. 2848 n. 4 c.c.. Resiste con controricorso Azienda multiservizi e di igiene urbana Genova spa in persona del legale rappresentante pro tempore, ritenendo non prescritta l'annualità 2007, in quanto la cartella contenente la relativa fattura era stata consegnata per la spedizione in data 31.12.2012, e quindi nel termine quinquennale previsto dalla legge.

Parole chiave

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tassa sui rifiuti tempestività tributaria tempestività dell'invio postale sospensione della riscossione fiscale riscossione di tasse termine per l'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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art. 60 d.P.R. 600/1973
art. 16 comma 4 d.lgs. 546/92
600/1973 e art. 16 comma 4 d.lgs. 546/92;
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Testo completo

ZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5205-2019 proposto da: FONDAZIONE CONSERVATORIO N.S. DEL RIFUGIO OPERE PIE RIUNITE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, rappresentata e difesa dall'avvocato ELISABETTA MARIA DE MATTEIS; - ricorrente - contro A.M.I.U. GENOVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORR1DONI 14, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA LOVISOLO, ANTONIO LOVISOLO; controricarrente- avverso la sentenza n. 1144/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 05205 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Rg 5205/2019 Fondazione Conservatorio NS del Rifugio opere pie riunite C/ Azienda multiservizi e di igiene urbana Genova spa Ritenuto che La Fondazione Conservatorio NS del Rifugio opere pie riunite aveva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova la cartella di pagamento pervenuta il 4 gennaio 2013, per TARSU/TIA relativa all'anno 2007; la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo non maturata la prescrizione quinquennale in quanto la fattura relativa alla TIA 2007 era stata affidata al servizio postale il 31 dicembre 2012, per cui ha escluso che si fosse maturata alcuna prescrizione o decadenza.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la notifica si fosse perfezionata alla data di spedizione al destinatario, applicandosi i principi della scissione della notifica che per il notificante, che si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale, avvenuta tempestivamente, nel termine di cui all'art. 2848 n. 4 c.c.. Resiste con controricorso Azienda multiservizi e di igiene urbana Genova spa in persona del legale rappresentante pro tempore, ritenendo non prescritta l'annualità 2007, in quanto la cartella contenente la relativa fattura era stata consegnata per la spedizione in data 31.12.2012, e quindi nel termine quinquennale previsto dalla legge.

La ricorrente deposita memoria. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 2934, 2948, 2943 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335 c.c., non avendo la CTR ritenuto prescritto il credito di AMIU, pur essendo pervenuto il primo atto impositivo dopo lo spirare del termine di cinque anni. Considerato che: La Corte rileva che con ordinanza n. 15545/2020 è stata rimessa alle Sezioni unite la questione dell'estensibilità del principio della scissione soggettiva degli effetti anche alla notificazione degli atti di imposizione tributaria e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi, nonché dell'applicabilità del principio di scissione per la notificazione effettuata dal messo di notificazione speciale ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 16 comma 4 d.lgs. 546/92;

Preso atto che la tematica investe l'odierno procedimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite. Roma, 16 giugno 2021 Il Presidente tcet posito I