Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of formal defense and improper fact criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the opposing party failed to formally constitute themselves and file a timely counter-memoir. The appellant argued that the appellate court erred in assessing breach of contract terms, but the court ruled that criticizing the lower court's factual findings is precluded in a review of law. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the legal arguments presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the opposing party does not formally constitute themselves and submit a timely counter-memoir, and the appellant's arguments merely criticize the lower court's factual conviction without raising new legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36033-2019 proposto da: CASIERE CIRO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA n. 247, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO INTISO - ricorrente - contro SAVINO LUIGI e DI BELLO VINCENZO - intimati - avverso la sentenza n. 883/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA 6g° Con atto di citazione notificato il 4.8.2011 Savino Luigi e Di Bello Vincenzo evocavano in gìudizio Casiere Ciro Antonio innanzi il Tribunale di Foggia, sezione distaccata dì Lucera, invocando l'emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra le parti in data 1.6.2010, in virtù del quale il convenuto si era obbligato a vendere agli attori la piena proprietà di un terreno, previa la cancellazione del pignoramento immobiliare insistente sul bene compromesso in vendita.
Nella resistenza del convenuto, che spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promissari acquirenti e per la loro condanna al risarcimento del danno, il Tribunale, con sentenza n. 361/2015, accoglieva la domanda principale, rigettando invece quelle proposte in via riconvenzionale dal Casiere. Quest'ultimo interponeva appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Foggia, nella resistenza degli appellati, con la sentenza impugnata, n. 883/2019, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Casiere Ciro Antonio, affidandosi ad un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Savino Luigi ha tuttavia depositato memoria, in prossimità dell'adunanza camerale, con allegata procura speciale per la costituzione nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. cív.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. R1c. 2019 n. 36033 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta da Savino Luigi e Di Bello Vincenzo contro Casiere Ciro Antonio in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 1.6.2010, subordinandola al pagamento della somma di C 8.300.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello interposto da Casiere Ciro Antonio avverso la decisione di prime cure, ha elevato detto importo sino alla somma di C 14.000. Ricorre per la cassazione di detta decisione il Casiere affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione, da parte del giudice di appello, dei principi in tema di inadempimento e relativo riparto della prova. Ad avviso del ricorrente, una volta accertato che il termine per la stipula del definitivo, prorogato dalle parti fino al 31.12.2010, era spirato senza che l'atto fosse stato rogato, i promissari acquirenti avrebbero dovuto essere considerati gravemente inadempienti alle obbligazioni da loro assunte con il contratto preliminare di cui è causa.
La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha invero ritenuto il carattere non essenziale di detto termine, alla luce del tenore letterale della pattuizione (posta la non sufficienza dell'uso dell'espressione "entro e non oltre": Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14426 del 15/07/2016, Rv. 640579; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32238 del 10/12/2019, Rv. 656215) e del complessivo comportamento delle parti: in particolare la Corte pugliese, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha dato atto che il promittente venditore aveva percepito la maggior parte del corrispettivo, anche dopo la scadenza del termine prorogato, comunicando poi, in modo strumentale, la risoluzione del contratto.
Il motivo invoca una Ric. 2019 n. 36033 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- diversa ricostruzione del fatto e si risolve in una critica al convincimento del giudice di merito, preclusa in questa sede in quanto estranea a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla difesa dell'intimato Savino Luigi è inammissibile, in quanto il predetto non si è ritualmente costituito nel presente giudizio di legittimità notificando tempestivamente controricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di cons