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Ordinanza — n. 36694/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36694/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to present new arguments or cite relevant precedents. The lower court had reduced non-documentable expert fees based on established principles regarding specific cost documentation. The Supreme Court found the appellant's submissions merely repetitive of previous opposition arguments without addressing the legal basis for the fee reduction.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to provide new arguments or cite relevant case law, and the lower court's decision on expert fees aligns with established principles of cost documentation and modesty.

Parole chiave

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inadmissible appeal expert fees lack of new arguments failure to cite precedents contributo unificato compenso del curatore fallimentare mercede del perito ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17451 del 20/08/2020
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35739-2019 proposto da: ROSSELLI DEL TURCO PIO AUGUSTO, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO MERELLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro BARBIERI MASSIMO, FLORENCE EXPERIENCE 2016 S.R.L.S. e FASANO DOMENICO ENRICO GERARD; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 Rosselli Del Turco Pio Augusto proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al C.T.U.

Barbieri Massimo emesso dal Tribunale di Firenze. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, riduceva l'importo delle spese non documentabili esposte dal C.T.U. nella sua notula da C 250 ad C 100. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Rossello Del Turco Pio Augusto, affidandosi a due motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.

PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto al C. T. U. geom. Barbieri Massimo a fronte dell'opera dallo stesso svolta in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha ridotto l'importo delle spese non documentabili dovute all'ausiliario dall'importo di C 250, originariamente indicato nel decreto di liquidazione, alla minor somma di C 100. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Rosselli Del Turco Pio Augusto affidandosi a due motivi.

Con il primo di essi lamenta che le spese riconoscibili al C.T.U. devono essere sempre documentate. Con il secondo, contesta che si possa Ric. 2019 n. 35739 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- configurare una presunzione dell'esistenza di spese non documentabili, a fronte di una espressa previsione di legge che impone la prova scritta delle spese eseguite dall'ausiliario. Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili a fronte del principio secondo cui "La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico" (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015, Rv. 636793). La misura delle spese forfetarie riconosciute dal giudice di merito, contenuta in C 100, appare peraltro in linea con il criterio generale del massimo contenimento, indicato nel precedente di questa Corte appena richiamato, che nel confermare una liquidazione di C 41,24 ha affermato trattarsi di richiesta "ammirevolmente modesta". Né, del resto, parte ricorrente ha allegato alcun elemento a confutazione della congruità dell'importo riconosciuto dal Tribunale, limitandosi a contestare soltanto l'assenza di documentazione a sostegno degli esborsi".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il richiamo ai precedenti di questa Corte in essa contenuto, peraltro, non è puntuale, posto che l'ordinanza della seconda sezione, n. 17451 del 20/08/2020 (Rv. 658897) ha accolto il Ric. 2019 n. 35739 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- motivo con cui i ricorrenti avevano contestato l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione con la quale avevano lamentato, in sede di opposizione, la liquidazione, in favore del consulente tecnico d'ufficio, di talune spese non giustificate ai sensi dell'art. 56 D.P.R. n. 115 del 2002, poiché il provvedimento impugnato non conteneva, sul punto, alcuna motivazione rispetto alla puntuale censura espressa dagli odierni ricorrenti nella prima articolazione del primo motivo di opposizione.

Mentre la sentenza della seconda sezione, n. 3024 del 07/02/2011 (Rv. 616775) si riferiva ad una ipotesi in cui la parte ricorrente aveva contestato che il Tribunale avesse preso in esame, ai fini della giustificazione delle spese anticipate dal consulente tecnico, giustificativi non tempestivamente prodotti in uno all'istanza di liquidazione del compenso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 8 luglio 2