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Ordinanza — n. 36692/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36692/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36692/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33371-2019 proposto da: TRALICCI ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA n. 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA DEL VELODROMO 5 - intimato - avverso la sentenza n. 6782/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Tralicci Assunta, socia accomandataria di Tralicci Gomme S.a.s., evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma il Condominio di Roma via del Velodromo n.5, invocandone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni a carico della proprietà dell'attrice.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 36692/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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perdite economiche danno patrimoniale accertamento dell'ammontare del danno responsabilità per danni da acqua pregiudizio irreparabile ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33371-2019 proposto da: TRALICCI ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA n. 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA DEL VELODROMO 5 - intimato - avverso la sentenza n. 6782/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Tralicci Assunta, socia accomandataria di Tralicci Gomme S.a.s., evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma il Condominio di Roma via del Velodromo n.5, invocandone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalle infiltrazioni a carico della proprietà dell'attrice.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale, con sentenza n. 14200/2012, accoglieva in parte la domanda, condannando il condominio al risarcimento della somma di C 911,54 a titolo di danni alle merci ed attrezzature dell'attrice. Interponeva appello avverso detta decisione la Tralicci e si costituiva, spiegando appello incidentale, il condominio. Con la sentenza impugnata, n. 6782/2018, la Corte di Appello dichiarava inammissibile perché tardiva l'impugnazione incidentale del condominio e rigettava il gravame principale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tralicci Assunta, affidandosi a tre motivi.

Il condominio di via del Velodromo n. 5, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello principale proposto da Tralicci Gomme Sas avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accolto solo in parte la domanda di risarcimento del danno, proposta dall'appellante contro il Condominio di via del Velodromo n. 5 in relazione ad alcune infiltrazioni di acqua esistenti a carico del locale di parte attrice ed appellante, adibito a deposito e Ric. 2019 n. 33371 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- rivendita di pneumatici. Il giudice di appello, in particolare, ha ritenuto non provati né la derivazione causale delle macchie di umidità riscontrate dal C.T.U. dai fatti oggetto della citazione introduttiva del giudizio, né il pregiudizio economico che sarebbe derivato alla società appellante a fronte della non dimostrata impossibilità di usare una parte dell'immobile. Con la stessa decisione, la Corte capitolina ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal Condominio avverso la decisione di prime cure, compensando le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tralicci Gomme Sas affidandosi a tre motivi. Il primo e secondo di essi propongono una lettura delle risultanze della C.T.U. alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito, e dunque contengono censure attinenti al merito della controversia. Né sussistono i profili di omesso esame denunciati in dette doglianze, posto che sia l'esistenza delle macchie di umidità riscontrate dal C.T.U., sia la loro derivazione causale, sia il profilo attinente alla mancata utilizzazione di parte del magazzino della società ricorrente, sono stati oggetto di esame da parte della Corte capitolina.

Peraltro, è opportuno aggiungere che la dimostrazione della mancata utilizzazione di parte dell'immobile non poteva certamente desumersi dalle risultanze della consulenza tecnica, in quanto quest'ultima non è diretta ad acclarare la verità o meno di fatti, per cui "... può assumere il valore di oggettiva fonte di convincimento ove trattisi di fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di circostanze o situazioni storiche che, in quanto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, debbono essere provate dalle parti" (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 8395 del 20/06/2000, Rv. 537841; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 31/07/2002, Ric. 2019 n. 33371 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- Rv. 556455 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11317 del 21/07/2003 Rv. 565298). Il terzo motivo, con il quale la società ricorrente configura un giudicato interno sul nesso causale tra evento e danno, è inammissibile in quanto nel caso di specie la Corte di Appello si è limitata ad esaminare i motivi di appello proposti dalla società odierna ricorrente, rigettandoli nel merito. Non si configura, quindi, alcun profilo di violazione del giudicato interno, essendosi il giudice di appello pronunciato soltanto sul devolutum".

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma