Italian Court dismisses appeal on boundary dispute, rejecting factual review of expert evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to evaluate all elements of the complex historical fact regarding the boundary line between two properties. The court rejected this, stating the appeal was merely a factual critique of the expert's assessment, which falls outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: An appeal challenging the factual appreciation of evidence in a boundary dispute is inadmissible as it constitutes a mere critique of the court's fact-finding, which is reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17935-2020 proposto da: GERMANI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell'avvocato LUCA PELLICELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato EZIO TATANGELO; - ricorrente - contro GERMANI AMATO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso lo studio dell'avvocato ERMELINDA COSENZA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ITALICO DE SANTIS; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2016/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO ORILIA. Ric. 2020 n. 17935 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -2- RICORSO N. 17935/2021 RG ADUNANZA DEL 16.6.2021 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La proposta depositata dal Presidente-relatore è del seguente tenore: "La Corte d'Appello di Roma, respingendo il primo motivo di appello proposto da Gaetano Germani nei confronti di Amato Germani, ha confermato la sentenza di primo grado (Tribunale di Cassino n. 966/2013) nella parte relativa al regolamento del confine tra i rispettivi fondi sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio del 31.1.2012.
La Corte d'Appello ha ricostruito la metodologia seguita dall'ausiliare, dando atto delle ragioni per le quali non sono stati condivisi i rilievi del tecnico di parte appellante. Ricorre per cassazione Gaetano Germani con unico motivo a cui resiste l'altra parte con controricorso. Il ricorrente denunzia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra e parti, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc. Omessa valutazione di tutti gli elementi utili e necessari alla esatta ricostruzione della linea di confine tra i fondi costituenti nella specie il cd fatto storico complesso.
Omessa e/o insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc nella parte in cui il giudice del gravame ha ritenuto decisivi gli elementi di prova di cui alla CTU dell'ing. G. Rosati omettendo di prendere in considerazione tutti gli elementi che compongono il fatto storico complesso de quo decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra e parti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 950 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc. Il ricorso è inammissibile (per la relativa formula cfr. cass.
S. U. Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549). Ed infatti, lungi dal prospettare vizi di violazione di legge nel senso inteso dall'unanime giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante, Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538 e, quanto allo specifico vizio di violazione degli artt. 115 e 116 cpc, cfr. Sez.6-1,Ordinanza n.1229 del 17/01/2019 Rv.652671; Sez.2,Ordinanza n.28785 del 2018 non massimata; Sez.6-L. Ordinanza n.27000 del 27/12/2016 Rv.642299 e altre), la censura si risolve sostanzialmente in una critica tipicamente fattuale sull'apprezzamento degli elementi istruttori RICORSO N. 17935/2021 RG ADUNANZA DEL 16.6.2021 nell'azione di regolamento di confine, attività riservata al giudice di merito (e nel caso di specie adeguatamente svolta: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) e neppure più censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. art. 360 comma 1 n. 5 cpc).
Fuori luogo è altresì il richiamo al vizio di omesso esame di fatto decisivo che va inteso nel senso più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014 Rv.629831). La critica tende in definitiva a sollecitare un nuovo giudizio di merito, assolutamente precluso in sede di legittimità". Il Collegio condivide la proposta e pertanto dichiara l'inammissibilità del ricorso, che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C. 1.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se d