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Ordinanza — n. 36679/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36679/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36679/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32537-2020 proposto da: CAPRA MARZIO MASSIMILIANO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n. R.G. 3864/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36679/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1 Con il ricorso non depositato si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano ha giudicato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice di prima istanza a mente dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali impugnabilità di decisioni incidentali decisioni incidentali rigetto definitivo dell'opposizione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32537-2020 proposto da: CAPRA MARZIO MASSIMILIANO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n. R.G. 3864/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso non depositato si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano ha giudicato inammissibile l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice di prima istanza a mente dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente.

3. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi k1 dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.9.2021. Dott. Umberto Luigi Cesa