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Ordinanza — n. 36677/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to failure to address the specific legal issue of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36677/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to address the specific legal issue decided by the lower tribunal. While the agency argued violations regarding the revision of tax classification, the lower court had ruled that the specific article concerning class revision did not apply to this case, which involved a category change instead. The court held that the appeal's reasoning was irrelevant to the actual decision and lacked the required specificity and connection to the judgment's ratio decidendi.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004; Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not address the ratio decidendi of the contested judgment, as the appeal must specifically target the legal issue actually decided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal ratio decidendi requirement specificity of grounds tax classification revision Cassation procedure rules riclassificazione di terreni attribuzione a una zona dezonamento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004
civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
311 del 2004, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art.
Art. 3 della legge n. 241 del 1990
212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'art.
Art. 2697 cod. civ.
241 del 1990, nonché dell'art. 2697 cod. civ. e delle norme e dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
241 del 1990, nonché dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24092 del 2021
Cass. n. 18421 del 2009
24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass.n.
Cass. n. 15952 del 2007
Cass. n. 22671 del 2019
311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019;
Cass. n. 13397 del 2021
Cass. n. 13397 del 2021).
Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778
115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.
Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191
1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4146-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VALENZANO ANNA SALVINA; - intimata - avverso la sentenza n. 3639/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia delle entrate - Territorio aveva provveduto alla revisione parziale della categoria catastale di una unità immobiliare sita in via San Francesco a Ripa, microzona 3 della città di Roma (Trastevere) ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia della entrate osservando che nella specie si verte in ipotesi di modifica della categoria catastale e non della classe e che «nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della L. n. 311/2004» e affermando che l'Ufficio si è limitato a riqualificare la categoria dell'immobile de quo solo per il fatto di essere situato nella microzona denominata "Trastevere" senza verificare se in effetti vi fossero le caratteristiche necessarie intrinseche per il mutamento radicale della categoria e, conseguentemente, per l'innalzamento della rendita.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'art. 2697 cod. civ. e delle norme e dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano.

Il motivo è innanzitutto inammissibile. Ric. 2020 n. 04146 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Infatti, secondo questa Corte: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass.n. 15952 del 2007).

Nella specie, mentre la quaestio furis affrontata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne la modifica della categoria catastale e non della classe, tanto che la sentenza impugnata afferma che «nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della L. n. 311/2004», il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate propone invece un ricorso incentrato sulla asserita violazione della disciplina concernente la revisione del classamento dettata dal comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004:

Il motivo sarebbe comunque in ogni caso infondato. Costituisce infatti principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1 comma 335, della legge n.. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019;

Cass. n. 13397 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi laddove - osservando che l'Ufficio si è limitato a Ric. 2020 n. 04146 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- riqualificare la categoria dell'immobile de quo solo per il fatto di essere situato nella microzona denominata "Trastevere" senza verificare se in effetti vi fossero le caratteristiche necessarie intrinseche per il mutamento radicale della categoria e, conseguentemetne, l'innalzamento della rendita - ha correttamente e ragionevolmente evidenziato la genericità della motivazione esposta nell'atto impugnato e l'ha conseguentemente valutata inadeguata, evidenziando che sarebbe stata necessaria una motivazione che tenesse conto in concreto delle specifiche caratteristiche dell'immobile, che invece non sono state oggetto di analisi.

Pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile e il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 510,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. I Presidente cio Luc ntt