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Ordinanza — n. 36674/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal against regional court for failing to apply minimum fee standards in cost calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36674/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to award litigation costs. The Regional Court had calculated fees globally without distinguishing between expenses and allowances, failing to apply the minimum tariff rates set by the 2014 decree based on the case value. Consequently, the Court quashed the lower decision and remanded the case for a new cost calculation adhering to statutory minimums.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55; Art. 15 D.Lgs. 546/1992: When calculating litigation costs, the appellate court must apply minimum tariff rates based on the case value and cannot use a global liquidation that ignores these statutory parameters.

Parole chiave

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tax litigation costs minimum tariff rates appellate court procedure cost calculation standards remand for new trial falsely applied law Regional Tax Commission recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente - denunciando, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 e succ.
Art. 15 D.Lgs. 546/1992
nonché dell'art. 15 d.lgs.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
nonché dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 - censura la sentenza impugnata per avere liquidato le spese del primo grado di giudizio e del grado di appello in maniera omnicomprensiva e comunque in misura inferiore ai parametri stabiliti dal d.m.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19396-2020 proposto da: PINCI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro REGIONE LAZIO; - intimata - avverso la sentenza n. 1866/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Fabrizio Pinci proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche in relazione all'anno 2012.

La commissione tributaria dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite. Proposto appello dal contribuente limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese processuali, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 23 giugno 2020, accoglieva il gravame e condannava la Regione Lazio al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate in complessivi C 250,00, di cui C 100,00 per il primo grado ed C 150,00 per il secondo grado. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 17 luglio 2020, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La Regione Lazio non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente - denunciando, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 e succ. mod. nonché dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 - censura la sentenza impugnata per avere liquidato le spese del primo grado di giudizio e del grado di appello in maniera omnicomprensiva e comunque in misura inferiore ai parametri stabiliti dal d.m. 5 aprile 2014 n. 55/2014 e succ. mod. senza alcuna motivazione.

Il ricorso è fondato. La CTR, invero, ha operato una liquidazione globale e omnicomprensiva delle spese di ciascun grado di giudizio, senza distinguere tra spese e compensi ed impedendo, in tal Ric. 2020 n. 19396 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- modo, alla parte di verificare i criteri di calcolo adottati; in tale liquidazione complessiva delle spese processuali, il giudice di appello non ha comunque tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod. con riguardo al valore della controversia, come si evince dall'esame delle voci e dei relativi importi riportati in ricorso sia in relazione al giudizio di primo grado sia in relazione a quello di appello.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021. Il Presidente Antonio Greco DEPOSITATO IN CNCELLERIA .n1 - 2021 ILA4