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Ordinanza — n. 36673/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36673/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36673/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Wassim Jabiri, cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l'epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Pesaro, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Pesaro ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett c, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere il decidente confermato l'impugnato provvedimento amministrativo ancorché questo fosse immotivato e senza motivare riguardo alle questioni oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36673/2021 — snciv · Corte di Cassazione: della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 1. 27 dicembre 1956, n. 1423, dell'art. 2 1. 3 agosto 1988, n. 327, dell'art. 1 1. 31 maggio 1965, n. 575 e delle corrispondenti disposizioni del codice antimafia approvato con d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per avere il decidente confermato l'impugnato provvedimento amministrativo senza verificare la fondatezza della valutazione di pericolosità sottesa al provvedimento impugnato. Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata.

Parole chiave

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espulsione prefettizia divieto di espulsione dei cittadini inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'ordine espulsione espulsione nonostante gravi patologie riesame del decreto espulsione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14179-2020 proposto da: JABIRI WASSIM, domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MARIELLA - ricorrente - contro PREFET 10 DELLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI PESARO - URBINO - intimato - avverso l'ordinanza n. 12/2020 del GIUDICE DI PACE di PESARO, depositata il 25/02/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Wassim Jabiri, cittadino marocchino, ricorre a questa Corte avverso l'epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Pesaro, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Pesaro ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett c, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere il decidente confermato l'impugnato provvedimento amministrativo ancorché questo fosse immotivato e senza motivare riguardo alle questioni oggetto di ricorso;

2) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 1. 27 dicembre 1956, n. 1423, dell'art. 2 1. 3 agosto 1988, n. 327, dell'art. 1 1. 31 maggio 1965, n. 575 e delle corrispondenti disposizioni del codice antimafia approvato con d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per avere il decidente confermato l'impugnato provvedimento amministrativo senza verificare la fondatezza della valutazione di pericolosità sottesa al provvedimento impugnato. Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Premesso invero che la Corte può esperire il richiesto sindacato di legittimità unicamente in relazione all'ordinanza impugnata, sicché si sottrae alla sua cognizione ogni vizio relativo al provvedimento amministrativo che non abbia formato oggetto di devoluzione avanti al Ric. 2020 n. 14179 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -2- giudice del merito e non è perciò declinabile alcun apprezzamento in ordine al preteso difetto di motivazione che infirmerebbe detto provvedimento, il motivo quanto alle «questioni sollevate con la proposizione del ricorso» avanti al Giudice di Pace è totalmente silente non offrendone alcuna rappresentazione e rendendo quindi impossibile stabilire se riguardo alle questioni sollevate sia riscontrabile il preteso vizio motivazionale.

3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile essendo inteso a sindacare l'apprezzamento di merito condotto dal decidente in punto alla pericolosità sociale del ricorrente — non meramente riproduttivo delle circostanze già oggetto di giudizio da parte dell'autorità amministrativa e per questo provvisto di un autonomo sviluppo motivazionale — apprezzamento non sindacabile da parte di questa Corte costituendo valutazione di merito rimessa all'esclusiva delibazione del giudice adito in quella sede.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.9.2021.