Italian court dismisses guarantee appeal claiming false conformity certificates caused legal prejudice rather than mere economic loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Montegrande and Gennaro against a default judgment regarding a bank guarantee. The appellants argued that false conformity certificates prevented them from exercising rights of subrogation or recourse, constituting a violation of civil code provisions. The court rejected this, ruling that only legal prejudice, not mere economic loss, extinguishes a guarantor's obligation, and the appellants failed to prove such legal harm. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1955 c.c.; The extinction of a guarantor's obligation requires the creditor's fault to cause legal prejudice by precluding subrogation or recourse rights, not merely economic loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34702-2019 proposto da: MONTEGRANDE ALFREDO, GENNARO DORIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 103, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO GIANSAN I E - ricorrenti - contro BANCO BPM SPA, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA - intimate - avverso la sentenza n. 2704/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Alfredo Montegrande e Doriana Gennaro impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Roma ha confermato il rigetto in prima istanza dell'opposizione proposta dai medesimi avverso il decreto ingiuntivo a mezzo del quale il Banco BPM s.p.a. — a cui nel prosieguo del giudizio sarebbe succeduta la Prelios Credit Solutions s.p.a. — aveva escusso la fideiussione da loro prestata in favore della Pit Lane s.r.l. — opposizione rigettata dal decidente sul rilievo che nella specie non era ravvisabile la violazione dell'art. 1955 cod. civ. dedotta dagli appellanti — e ne chiedono la cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso cui resiste l'intimata con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Premesso in fatto che la banca si era resa finanziatrice dell'attività della Pit Lane, società esercente la vendita di motoveicoli, a fronte della consegna in garanzia dei relativi certificati di conformità, da restituirsi allorché fosse avvenuta la vendita dei mezzi ed il corrispettivo fosse stato riversato alla banca a rimborso del credito di questa, il primo motivo di ricorso — mercé il quale i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 1955 cod. civ. stante la falsità dei certificati di conformità a suo tempo consegnati alla banca e, quindi, l'impossibilità di essi di rivalersi sui mezzi invenduti — è privo di fondamento, sul punto allineandosi l'impugnato deliberato a stabili insegnamenti in materia della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso, ancora di recente reiterato (Cass., Sez.
III, 19/02/2020, n. 4175), che ai fini dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia occorre che il fatto colposo Ric. 2019 n. 34702 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -2- del creditore abbia procurato un pregiudizio giuridico al fideiussori, precludendogli segnatamente l'esercizio del diritto di surroga o di quello di regresso, e non già un mero pregiudizio economico come nel caso di specie paventano i ricorrenti rappresentando l'impossibilità di soddisfarsi direttamente sui beni oggetto di commercio.
3. Il secondo motivo di ricorso — mercé il quale i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché, contrariamente a quanto affermato dal decidente, era stata documentalmente provata l'epoca di consegna alla banca dei certificati di garanzia -, il terzo motivo di ricorso — mercé il quale i ricorrenti si dolgono della violazione del 112 cod. proc. civ., perché il decidente avrebbe interloquito sul tema del pegno, quantunque esso non fosse stato mai posto da alcuna parte — ed il quarto motivo di ricorso — mercé il quale i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. perché il decidente avrebbe interloquito sul punto d'ufficio senza sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti — oltre a rivelarsi inammissibili poiché non attingono al nucleo decisorio del ragionamento svolto in sentenza, restano assorbiti in ragione della loro subordinazione al primo motivo di ricorso.
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7300,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte Ric. 2019 n. 34702 sez. M1 - ud. 16-09-2021 -3- del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della