Italian Court dismisses appeal as it seeks to re-evaluate facts, which is outside the Supreme Court's jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Giuseppe Messina's appeal inadmissible because it sought to re-examine factual findings made by the Court of Appeal. Messina argued the lower court erred in rejecting his claim for deposit payment due to alleged document falsity, while the bank contested the validity of the title. The court ruled that the appeal's sole purpose was to request a renewal of the fact-finding task, a function strictly reserved for the trial courts and excluded from the Supreme Court's role of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; Art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if it is directed solely at censuring the lower court's factual appreciation, as the Supreme Court cannot exercise the task of re-evaluating evidence or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 34653-2018 proposto da: MESSINA GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRO MOTTA; - ricorrente - contro BANCA DEL NISSENO CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO E SERRADIFALCO, società cooperativa, in persona del Presidente pro tempore, ANTONIO TELO, FRANCESCO PANEPINTO; - controlicorrente - Contro DROGO ELIO; - intimato - avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSE1TA, depositata il 19/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1 Giuseppe Messina impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di rigetto in primo grado della domanda del medesimo intesa a conseguire la condanna della banca convenuta al pagamento della metà dell'importo di un certificato di deposito nominativo emesso dalla banca a nome suo e della zia Messina Antonia, pagamento che la banca aveva ricusato eccependo la falsità del titolo esibito dal Messina ai fini della riscossione. Il ricorso è affidato a tre motivi a cui replica la banca con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Tutti i sopradetti motivi — che non trovano preclusione nell'eccezione sollevata dalla banca in relazione all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. per essere stato il giudizio d'appello introdotto nel 2011 — anche laddove capitolano pretese violazioni di legge — e non incorrenti perciò nella pregiudiziale inammissibilità discendente dalla novellazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in punto di omesso esame di elementi istruttori — sono volti unicamente a censurare l'apprezzamento in fatto operato dal decidente del grado e mirano pertanto a sollecitarne la rinnovazione chiamando questa Corte Ric. 2018 n. 34653 sez. MI - ud. 16-09-2021 -2- ad esercitare un compito che è estraneo ai fini propri del giudizio di legittimità.
3. Di essi ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità.
4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15`)/0 per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.9.2021. ( --- Il Presidente Dott. Umberto Luigi Ces re iu ep Scot D EPOSITAT ih, CA 7.1.1E2.1 N3'02gt