Ordinanza — n. 36657/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 6430-2021 proposto da: CORETTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 20, presso lo studio dell'avvocato Nicola Staniscia, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso la sentenza n. 22107/2013 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 26/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; rilevato che: sig. Fabrizio Coretti ha presentato istanza di correzione per mero errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., della sentenza della Corte n.22107/13 poiché nell'epigrafe della sentenza in parola la Corte ha omesso la distrazione delle spese di lite in favore dell'originario procuratore antistatario avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36657/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Nicola Stanisca, nonostante che nel ricorso per cassazione il ricorrente abbia richiesto espressamente la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero della giustizia; considerato che: -l'istanza è fondata; -secondo la Corte, la sentenza che ometta di includere nel dispositivo il provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vincitrice è assoggettabile alla procedura di correzione prevista dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ. (Cass.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6430-2021 proposto da: CORETTI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 20, presso lo studio dell'avvocato Nicola Staniscia, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso la sentenza n. 22107/2013 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 26/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte; rilevato che: sig. Fabrizio Coretti ha presentato istanza di correzione per mero errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., della sentenza della Corte n.22107/13 poiché nell'epigrafe della sentenza in parola la Corte ha omesso la distrazione delle spese di lite in favore dell'originario procuratore antistatario avv.
Nicola Stanisca, nonostante che nel ricorso per cassazione il ricorrente abbia richiesto espressamente la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero della giustizia; considerato che: -l'istanza è fondata; -secondo la Corte, la sentenza che ometta di includere nel dispositivo il provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vincitrice è assoggettabile alla procedura di correzione prevista dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ. (Cass.
Sez. Un. n.16037/2010; Cass.8578/2014; Cass.12437/2017); - va dunque disposto che la sentenza della Corte n. 22107/2013 sia corretta disponendo nel dispositivo dopo la condanna del Ministero della Giustizia alla refusione delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, a favore di Coretti Fabrizio nella misura come liquidata, la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario avv. Nicola Staniscia.
P.Q.M.
La Corte dispone che la sentenza della Corte n. 22107/2013 sia corretta nel dispositivo nel senso che dopo la condanna del Ministero della Giustizia alla refusione delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, a favore di Coretti Fabrizio nella misura come rispettivamente ivi liquidata, sia inserita la previsione "con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario avv. Nicola Staniscia". Ric. 2021 n. 06430 sez. M2 - ud. 01-07-2021 -2- Manda la Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale della sentenza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 1 luglio 2021. Il Presidente Lor nzo Orilia -ELLERIA ____ V2