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Ordinanza — n. 36618/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36618/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36618/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1629-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO l'ESSI, che I rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro MOZZI OSCAR; - intimato - avverso la sentenza n. 562/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 2 d.lgs. n. 509/1994, art. 23 Cost; Ordinanza — n. 36618/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 562/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati prestazione di previdenza sussidio di assistenza sussidi per premi di cassa malati deducibilità dei contributi di mantenimento divisione della previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 2 d.lgs. n. 509/1994
Oscar Diozzi non ha svolto difese; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alla parte; Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art.
art. 23 Cost
08-06-2021 -3- principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1629-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO l'ESSI, che I rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro MOZZI OSCAR; - intimato - avverso la sentenza n. 562/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA C ALA1 ORE. Rilevato che: con sentenza depositata il 28.6.2019, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti in danno di Oscar Diozza, così confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa sul trattamento pensionistico erogato al Diozza, a titolo di contributo di solidarietà per il periodo gennaio 2009 - marzo 2018, e condannato la Cassa a restituirgli le somma trattenute, oltre accessori, avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati da memoria;

Oscar Diozzi non ha svolto difese; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alla parte; Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la delibera della Cassa del 28 ottobre 2008; violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, della L. n. 147 del 2013, art. 1 comma 488, dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 conv. in I. n. 214 del 2011, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle Ric. 2020 n. 01629 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -2- prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la delibera della Cassa del 28 ottobre 2008, per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cc, attesa la natura obbligatoria e non contrattuale del rapporto assicurativo che lega l'iscritto alla Cassa con conseguente prescrizione quinquennale del diritto del pensionato ad ottenere la restituzione delle somme trattenute in applicazione del contributo di solidarietà; che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono infondati, essendosi chiarito ormai in modo consolidato che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del Ric. 2020 n. 01629 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -3- principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.nn. 19561 e 29292 del 2019; 28055 del 2020; 28054 del 2020); peraltro, Cassazione n. 603 del 2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; ed è, dunque, la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost. che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza, non Ric. 2020 n. 01629 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -4- pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati; il terzo motivo è infondato in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con la sentenza n. 17742 del 2015, richiamata dalla sentenza impugnata e non validamente criticate; tale pronuncia, ha affermato che in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove - come è accaduto nel caso di specie- sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale dì cui all'art.2946 c.c. ; il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1 n.1, c.p.c., in quanto censura il provvedimento impugnato conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass.

SS.UU. 7157 del 2017); nulla va disposto sulle spese non avendo Oscar Diozzi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 01629 sez. ML - ud. 08-06-2021 -5- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, co