Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible for failing to challenge the lower court's correct application of social security contribution base rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the INPS's appeal inadmissible because it failed to properly challenge the lower court's application of social security contribution regulations. The INPS argued that all annual income should be included in the contribution base, while the lower court correctly excluded capital income from mere shareholding without active work. The court upheld the lower court's decision, confirming that only business income derived from actual entrepreneurial activity qualifies for mandatory social security contributions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis n. 1 c.p.c.; Art. 3 bis della legge n. 438/1992: The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate a violation of the established legal principle that capital income from passive shareholding is excluded from the mandatory social security contribution base for self-employed individuals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14381-2020 proposto da: IN PS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIE'FA' DI CARTOLAZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, prC55() l'AVVOCATURA CENTRALE DELIASTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE„-\NTONINO SGROI; - ricorrente - contro PAVAN PIER Un'AVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO . 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI AGOSTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE FUNGHINI; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 30/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 14381 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14381/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 30 del 2020 la Corte di appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dall'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, avverso la pronuncia n. 58/2019 del Tribunale di Cuneo con la quale era stato annullato l'avviso di addebito, n. 33720180001138091000, relativo a Pier Ottavio Pavan cui era stato ingiunto il pagamento di euro 34.713,29 per contributi previdenziali IVS dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2012 e 2013.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, per quello che interessa in questa sede, che correttamente era stato ritenuto dal Tribunale che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente una attività lavorativa per la quale sussistevano i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, non doveva includere nella base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, i redditi di capitale quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso Pier Ottavio Pavan.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. Pier Ottavio Pavan ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438 del 1992 di conversione con modificazioni del di n. 384/92 e in connessione con la legge n. 233/190, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per non avere ritenuto la Corte territoriale che, ai fini di parametrare l'obbligo contributivo, si dovesse tenere conto di tutti i redditi percepiti nel corso dell'anno di riferimento e non solo di quelli connessi allo svolgimento d attività lavorativa.
2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc.
3. La gravata sentenza è conforme al consolidato, univoco e chiaro orientamento di legittimità (per tutte, Cass. n. 21540 del 2019), cui si RG 14381/2020 intende dare seguito, secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).
4. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Ad