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Ordinanza — n. 36471/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares process extinguished due to settlement between employer and employees regarding unpaid bonuses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36471/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the employer, Fonderie Sime Spa, withdrew its appeal following a settlement agreement with the employees. The employees, represented by multiple litigants, had previously sought payment of unpaid bonuses based on expired company agreements. The court ruled that the conditions for extinguishing the process were met, while noting no further costs were due to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during litigation, the process is extinguished without the need to determine procedural costs.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of process labor dispute unpaid bonuses CPC Article 390 employer employees procedural costs indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cpc perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391 c.p.c.
390 cpc perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass.
Cass. n. 23175/15
3688/2016; Cass. n. 23175/15).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14344-2020 proposto da: FONDERIE SIME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FL 1MINIA 135, presso lo studio LEGALITEX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO TRomBETrA, MAURIZIO CIMETTI; - ricorrente - contro SANDRINI BRUNO, GRAZIANO [ORA, LONG() N/L-1RCO VALENTINO, MENEGOI STEFANO, AGNILLERI ADRIANO, CENCI G IORG IO, CAVI FIRDINANDO, SPADIN LUCA, TRIVISAN MASSIMO, ESPOSITO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 16/B, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OSVAIDO CANTONE; - con trorícorren te- avverso la sentenza n. 631/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 14344 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14344/2020 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 631/2019, ha confermato la pronuncia non definitiva n. 633/2017 del Tribunale di Verona che aveva accolto la domanda di pagamento azionata da Marco Longo Valentino e dai suoi litisconsorti relativa alla mancata corresponsione da parte della società, dal marzo del 2015, di alcuni emolumenti (consistenti in premio di risultato, premio feriale, gettone di presenza e indennità pasto), fondati su accordi aziendali ormai scaduti ma che la Sime aveva continuato ad erogare ai dipendenti fino a quando aveva comunicato la volontà di recedere dai contratti aziendali vigenti dal 28.2.2015.

2. Avverso la decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione Fonderie Sime spa affidato a cinque motivi.

3. Hanno resistito con controricorso Marco Longo Valentino, Graziano Lora, Giorgio Cenci, Ferdinando Cavestro, Massimo Trevisan, Stefano Menegoi, Bruno Sandrini, Luca Spadini, Antonio esposito e Adriano Agnilleri.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di Fonderie Sime spa, per essere stato raggiunto un accordo per la definitiva composizione della materia oggetto della lite.

2. Tale atto risulta accettato nell'interesse dei controricorrenti dai loro Procuratori abilitati con procura speciale.

3. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cpc perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.

4. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). 1 4/- RG 14344/2020 PQM La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 Il Presidente