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Ordinanza — n. 36467/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36467/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioners failed to deposit the document within the prescribed twenty-day period. Although the opposing party had filed a counter-appeal, the court ruled that the appellant's omission of the required filing rendered the procedural prerequisites non-existent. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 370, c.p.c.: The failure to deposit a cassation appeal within the statutory time limits renders it inadmissible, and the opposing party may request its declaration of inadmissibility to recover costs and prevent re-filing.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limits omission of filing counter-appeal rights litigation costs allocation cattiva gestione responsabilità dell'amministratore colpa d'organizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 370, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art.
art. 380-bis c.p
ha resistito con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;
artt. 2697 c.c
b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., con riguardo alla misura del danno liquidato equitativamente; - che, risultando notificato, ma non depositato, il ricorso, deve pronunciarsene la improcedibilità ex art.
art. 369 c.p
art. 370 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 febbraio 2016, n. 3193
Cass. 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass.
Cass. 27 luglio 2018, n. 20041
3193; Cass. 27 luglio 2018, n. 20041; nonché Cass.
Cass. n. 29297/2011
20041; nonché Cass. n. 29297/2011, n.
Cass. n. 3193/2016
Cass. n. 27571/2020
Cass. 27 marzo 2015, n. 6280
Cass. 27 marzo 2015, n. 6280), in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero Ric.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26389-2020 proposto da: RUFFIER MANUEL, PRELLI GABRIELLA ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro FALLIMENTO CALLMASTER 1 SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANO GIUGGIOLI; - controricorrente - contro DE FAVERI ELDA; 7)1 - intimata - avverso la sentenza n. 1471/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall'appello di Torino n. 1471 del 2019, la quale ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado, che ha accolto l'azione di responsabilità per maZa gestio proposta contro gli ex amministratori della Callmaster 1 s.r.1.; - che il ricorso non risulta essere stato depositato (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 28.10.2020); - che il Fallimento Callmaster 1 s.r.l. ha resistito con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;

CONSIDERATO - che i due motivi di ricorso, come emerge dalla narrativa del controricorso, sono volti a censurare:

a) la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto il Ruffer un amministratore di fatto;

b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., con riguardo alla misura del danno liquidato equitativamente; - che, risultando notificato, ma non depositato, il ricorso, deve pronunciarsene la improcedibilità ex art. 369, comma 1, c.p.c., che ne impone il deposito nella cancelleria della Corte nel tettnine di giorni venti dall'ultima notificazione alle controparti; Ric. 2020 n. 26389 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- 72-1 - che va ricordato come, in simili evenienze, non è precluso alla controparte di depositare il controricorso, potendo addirittura questi chiedere anche l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, potere il cui fondamento si è individuato nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr.

Cass. 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass. 27 luglio 2018, n. 20041; nonché Cass. n. 29297/2011, n. 3193/2016; ed altre); - che, ancor più di recente, è stato quindi ribadito come la parte, alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo — effettuata nel caso di specie, come da certificazione della cancelleria — per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. n. 27571/2020); - che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; - che deve darsi atto del presupposti per il pagamento del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso: infatti, secondo l'orientamento cui il collegio intende dare continuità (cfr.

Cass. 27 marzo 2015, n. 6280), in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero Ric. 2020 n. 26389 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -3- /in di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 11. 24 dicembre 2012 n. 228, postilla esclusivamente l'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assumano rilevanza l'omessa iscrizione a ruolo della causa o il mancato deposito dell'atto di impugnazione;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15°/0 e accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2021. I11-3 esidente (Ant nio Valitu