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Ordinanza — n. 36461/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on new law regarding tax penalties but dismisses claims about gift classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36461/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's claim that the disputed payments were non-taxable gifts, upholding the lower court's finding that they were work-related incentives. However, the court found the lower tribunal failed to address a specific request to recalculate tax penalties under newly enacted legislation. Consequently, the cassation judgment overturned the lower decision solely on this procedural omission regarding the new law.

Regesto Legislator

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Art. 67 DPR n. 917/1986; Art. 112 c.p.c.: The court distinguishes between substantive tax classification errors and procedural omissions, allowing an appeal only when the lower court fails to rule on a request based on new legislation (ius superveniens) that was properly raised in the trial.

Parole chiave

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tax penalties recalculation ius superveniens application omitted ruling on appeal work-related incentives gift classification tax cassation procedural error DPR 917 1986 incentivo finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 67 DPR n. 917 del 1986
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R.
Art. 112 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciare sull'eccezione proposta nelle controdeduzioni di appello in ordine alla «carenza degli elementi probatori fondanti gli avvisi di accertamento impugnati» (ricorso, pag.
d.lgs. n. 158 del 2015
Il motivo è invece fondato là dove deduce l'omessa pronuncia della CTR sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158 del 2015.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.Considerato che:
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciare sull'eccezione proposta nelle controdeduzioni di appello in ordine alla «carenza degli elementi probatori fondanti gli avvisi di accertamento impugnati» (ricorso, pag.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 2013
Cass. n. 91 del 2014
24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014; Cass.n.
Cass. n. 25332 del 2014
Cass. n. 29191 del 2017
Ciò comporta chiaramente un rigetto implicito dell'eccezione proposta in appello, che esclude il vizio di omessa pronuncia (Cass. n. 29191 del 2017 e Cass.
Cass. n. 20718 del 2018
29191 del 2017 e Cass. n. 20718 del 2018).
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 74-2020 R.G. proposto da: ZAPPOLINI Walter, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Luigi Piergiuseppe MURCIANO e Valerio CONI, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1598/07/2018 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 18/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. Sulla scorta delle indagini finanziarie condotte dalla G.d.F. nei confronti della Cuoificio Toscano s.r.I., da cui emergeva la reiterata emissione da parte della predetta società di assegni non trasferibili, di importo inferiore a tremila euro, privi di intestazione del beneficiario, consegnati a Walter Zappolini, socio della Tre Zeta Group s.r.I., ed incassati in parte da quest'ultimo e in parte consegnati a vario titolo ad altri soggetti, l'Agenzia delle entrate, non condividendo la tesi sostenuta dal predetto contribuente, secondo cui gli assegni gli erano stati consegnati dall'amministratore della Cuoificio Toscano s.r.I., con cui la Zeta Group s.r.l. aveva rapporti commerciali, a titolo di "regalie per incrementare il lavoro", emetteva tre avvisi di accertamento nei confronti dello Zappolini per maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011, qualificando gli importi riscossi con i predetti assegni quali redditi diversi ex art. 67 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986).

2. A seguito di impugnazione proposta dal contribuente, la CTP accoglieva il ricorso annullando gli atti impositivi me la CTR accoglieva l'appello dell'amministrazione finanziaria ritenendo che le somme da quello incassate costituissero «incentivi collegati all'attività lavorativa volta a garantire continuità da parte dei clienti nell'approvvigionarsi del fornitore favorito».

3. Avverso tale statuizione Walter Zappolini propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986.

2. Il ricorrente sostiene che le somme percepite tramite gli assegni emessi dal Cuoificio Toscano s.r.l. costituirebbero regalie non ricomprese in nessuna delle categorie reddituali disciplinate dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986 e non "incentivi collegati all'attività lavorativa", come invece aveva erroneamente ritenuto i giudici di appello.

3. Il motivo, là dove viene censurata la qualificazione attribuita dalla CTR alle somme percepite dal contribuente e quindi l'inidoneità degli elementi probatori addotti dall'amministrazione finanziaria a fondamento della pretesa erariale, è inammissibile in quanto con esso il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, richiede in realtà a questa Corte una non consentita rivalutazione delle risultanze processuali, ovvero una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014; Cass.n. 25332 del 2014).

4. Il motivo in esame, là dove viene invece dedotto che le regalie non sono ricomprese in nessuna delle categorie reddituali disciplinate dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha qualificato le somme percepite dal contribuente non come "regalie" bensì come "incentivi collegati all'attività lavorativa", che vanno ricompresi tra i redditi diversi di cui alla citata disposizione.

5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciare sull'eccezione proposta nelle controdeduzioni di appello in ordine alla «carenza degli elementi probatori fondanti gli avvisi di accertamento impugnati» (ricorso, pag. 17), costituiti unicamente dalle sommarie informazioni rese da terze persone, nonché sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni irrogate con gli atti impositivi.

6. Il primo profilo di censura è infondato in quanto la CTR ha accertato la natura di incentivo al lavoro e non di regalia delle somme corrisposte allo Zappolini non sulla base delle sommarie informazioni di terzi soggetti, come dedotto dalla ricorrente, ma sulla base di altri elementi, ricavabili dagli assegni riscossi dal contribuente, quali la «presenza di un importo costante di C 3.000,00», l'emissione «in modalità check truncation e con mancata indicazione, nei titoli, del nome del beneficiario indicato dal negoziatore». Ciò comporta chiaramente un rigetto implicito dell'eccezione proposta in appello, che esclude il vizio di omessa pronuncia (Cass. n. 29191 del 2017 e Cass. n. 20718 del 2018).

7. Il motivo è invece fondato là dove deduce l'omessa pronuncia della CTR sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158 del 2015.

8. Invero, la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione con riferimento alla domanda avanzata dal ricorrente, che è pacifico in causa essere stato proposto nel giudizio di merito, per stessa ammissione della stessa CTR (pag. 4 della sentenza impugnata).

9. Ne consegue la necessità che sulla predetta domanda pronunci la CTR che dovrà rideterminare l'entità della sanzione dovuta dalla società contribuente alta stregua delle risultanze di causa.

10. In estrema sintesi, va accolto il secondo profilo di censura del secondo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati il primo motivo e la prima censura del secondo motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimi