Ordinanza — n. 36458/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 23129-2019 proposto da: CONDOMINIO L'EPOCA NUOVA 48 ALLOGGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONDOMINIO L'EPOCA NUOVA 15 ALLOGGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RUFFINI, rappresentati e difesi dagli avvocati NICOLA SOTGIU, FRANCESCO CIABATTONI; - ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO GRILLO DI GASPERI GIOVANNI & C. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, Li elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BASTIONIkgICHELANGELO 5A, presso lo studio dell'avvocato MONICA SAVONI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO IVL‘ROZZI; - controricorrend avverso l'ordinanza n. 2518/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36458/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Tanto si evincerebbe dal testo della sentenza oggetto di revocazione (pag.2), in cui si afferma " in virtù del gravame interposto dalla società appellante, previamente interrotto dal giudizio di fallimento della società costruttrice", affermazione che risulterebbe contradetta dagli atti essendo il fallimento intervenuto in pendenza del fallimento. La sentenza avrebbe, inoltre, erroneamente affermato che l'erronea applicazione dell'art.96 della legge fallimentare era Ric. 2019 n. 23129 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- stata contestata dai ricorrenti mentre, invece, venne sollevata d'ufficio.
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seguente ORDINANZA sul ricorso 23129-2019 proposto da: CONDOMINIO L'EPOCA NUOVA 48 ALLOGGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONDOMINIO L'EPOCA NUOVA 15 ALLOGGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RUFFINI, rappresentati e difesi dagli avvocati NICOLA SOTGIU, FRANCESCO CIABATTONI; - ricorrenti - contro CURATELA DEL FALLIMENTO GRILLO DI GASPERI GIOVANNI & C. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, Li elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BASTIONIkgICHELANGELO 5A, presso lo studio dell'avvocato MONICA SAVONI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO IVL‘ROZZI; - controricorrend avverso l'ordinanza n. 2518/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dal Condominio l'Epoca Nuova 48 Alloggi e dal Condominio L'Epoca Nuova 15 Alloggi nei confronti della Grillo Costruzioni Edili di Gasperi Giovanni & C. s.r.l. in bonis avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento del contratto d'appalto. Il Tribunale di Ascoli accolse la domanda, con sentenza del 10.7.2008, e condannò la Grillo di Gasperi Giovanni s.r.l. al risarcimento dei danni in favore delle società attrici. L'appello proposto dalla Grillo Costruzioni Edili s.r.I., interrotto in seguito alla dichiarazione di fallimento di detta società e riassunto dalla curatela, venne dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 28.1.2016 perché, nel sistema delineato dagli artt.52 e 95 delle legge fallimentare, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare doveva essere dedotta nel rispetto della regola del concorso , con le forme dell'insinuazione al passivo.
Il ricorso per cassazione proposto dal Condominio l'Epoca Nuova 48 Alloggi e dal Condominio L'Epoca Nuova 15 Alloggi, per quel che ancora rileva in questa sede, venne rigettato con sentenza del 26.6.2018. Con sentenza Hanno proposto ricorso per revocazione il Condominio l'Epoca Nuova 48 Alloggi ed il Condominio L'Epoca Nuova 15 sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Curatela del Fallimento Grillo. Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso. Ric. 2019 n. 23129 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso per revocazione si deducono due errori di fatto:
a) l'erronea collocazione temporale del fallimento della Grillo di Gasperi Giovanni & C s.r.I.;
b) l'errata presupposizione che il Condominio l'Epoca Nuova 48 Alloggi e Condominio L'Epoca Nuova 15 Alloggi non avessero proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento Secondo i ricorrenti, detti fatti processuali risultavano incontrovertibilmente dagli atti e dai documenti del giudizio. Quanto al primo profilo, il ricorrente, dopo aver richiamato l'art.52 L.F. - il quale prevede che qualsiasi ragione di credito deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, ad eccezione delle controversie in materia tributaria e dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato - deduce l'errore di fatto consistiti nell'avere la Corte di Cassazione collocato il fallimento della Grillo Costruzioni s.r.l. in data antecedente alla proposizione dell'appello mentre risulterebbe ex actis che la sentenza dichiarativa di fallimento era intervenuta in pendenza del giudizio d'appello.
Tanto si evincerebbe dal testo della sentenza oggetto di revocazione (pag.2), in cui si afferma " in virtù del gravame interposto dalla società appellante, previamente interrotto dal giudizio di fallimento della società costruttrice", affermazione che risulterebbe contradetta dagli atti essendo il fallimento intervenuto in pendenza del fallimento. La sentenza avrebbe, inoltre, erroneamente affermato che l'erronea applicazione dell'art.96 della legge fallimentare era Ric. 2019 n. 23129 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- stata contestata dai ricorrenti mentre, invece, venne sollevata d'ufficio.
Il motivo è inammissibile. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve:
a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16439) L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.
Esso deve sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n.22584). Ric. 2019 n. 23129 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- Tanto premesso in diritto, osserva il collegio come non risulti affermato nella sentenza impugnata che il fallimento fosse intervenuto prima della proposizione dell'appello. L'espressione "in virtù del gravame interposto dalla società appaltante, previamente interrotto dal giudizio di fallimento della società costruttrice, poi riassunto dalla curatela" indica chiaramente che il fallimento è intervenuto prima della definizione del giudizio d'appello.
Tanto si ricava dalla successiva affermazione secondo cui la sentenza di primo grado non era passata in giudicato, per effetto dell'impugnativa della parte soccombente al momento del fallimento e che l'intervenuto fallimento della Grillo Costruzioni s.r.l. aveva determinato l'interruzione del giudizio ( pg.4 dell'ordinanza) . La motivazione che ne consegue - in cui non viene fatta alcuna distinzione in relazione al momento in cui è dichiarato il fallimento, se in pendenza o dopo la proposizione dell'appello- afferma il principio di diritto, secondo cui qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme di insinuazione al passivo, L'ordinanza prende in esame l'ipotesi in cui i crediti siano accertati, come nel caso in esame, con sentenza non passata in giudicato, affermando che "i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo con riserva" (art.96, comma 2 , n.3 D.Lgs 267/1942 ), previa interruzione dei procedimenti in corso.
Ric. 2019 n. 23129 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -5- Il ricorso per revocazione non deduce un errore meramente percettivo ma g una censura che coinvolge l'attività valutativa del giudice (Cass., Sez. VI-V, 14/11/2016, n. 23173) estraneo al vizio revocatorio perché investe la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico e costituisce non un errore percettivo, ma un errore di giudizio (Cass., Sez. I, 19/06/2007, n. 14267). In nessuna parte della motivazione della sentenza oggetto del procedimento di revocazione si presuppone che il Condominio l'Epoca Nuova 48 Alloggi e Condominio L'Epoca Nuova 15 Alloggi non avessero proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento La Corte (pag.4) ha ribadito il principio sopra richiamato della vis attractiva del fallimento e dell'improcedibilità del giudizio ordinario, senza svolgere alcun accertamento in fatto riguardo alla circostanza relativa che i ricorrenti avessero proposto domanda di ammissione al passivo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in E 5000,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ric. 2019 n. 23129 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -6- Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consigli