Court allows lawyer's appeal, ruling fee deduction request does not waive state-funded defense benefit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Joan Azzurra Pelaggi's appeal against the Vibo Valentia Tribunal's order revoking her state-funded defense status. The Tribunal had revoked the benefit because Pelaggi requested the deduction of her defense fees under Article 93 of the Civil Procedure Code. The Court ruled that such a request does not implicitly waive the state's obligation to fund the defense, as the two legal instruments serve different purposes and only the client can waive the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 d.P.R. n. 115/2002; Art. 93 c.p.c.: A request by a state-funded defense lawyer for fee deduction does not constitute an implicit waiver of the client's right to state-funded defense, as the lawyer lacks power to dispose of the client's substantive rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21788-2020 proposto da: PELAGGI JOAN AZZURRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DI BARTOL0,22, presso lo studio dell'avvocato DANIELA CONTE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO PUGLIESE; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE L'avvocato Joan Azzurra Pelaggi ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1- violazione dell'art. 112 c.p.c.) avverso l'ordinanza del 27 novembre 2019 resa dal Tribunale di Vibo Valentia, con cui è stata rigettata l'opposizione formulata contro il decreto che aveva rigettato la liquidazione del compenso in favore all'avvocato Pelaggi quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Il Tribunale di Vibo Valentia ha rilevato come l'avvocato avesse richiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., circostanza che giustificava la revoca dell'ammissione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorso è fondato.
Uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez. U, 26/03/2021, n. 8561, deve affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, Ric. 2020 n. 2,1788 sez.
M2 - ud. 08-07-2021 -2- peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. Il ricorso va pertanto accolto e va cassata l'ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Vibo Valentia in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vibo Valentia in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1'8 luglio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, IL CANC -9,