Cassation court allows appeal against default judgment opposition, ruling mandatory mediation burden falls on the opponent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's decision declaring an opposition to a default judgment inadmissible. The appellants argued that the mandatory mediation attempt should have been the responsibility of the debtor (opponent) rather than the creditor. The court ruled that under the relevant decree, the burden of initiating mandatory mediation in an opposition proceeding lies with the opponent; consequently, the lower court correctly declared the opposition inadmissible and revoked the default judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010; In proceedings for opposition to a default judgment subject to mandatory mediation, the burden to initiate the mediation attempt falls on the opponent, rendering the opposition inadmissible if not pursued.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 19746-2020 proposto da: I.IR.P.A. s.r.I., MARIGGIÒ ANTONIO, MARIGGIÒ GIUSEPPE E PIZZALEO MARTA ANTONIETTA, rappresentati e difesi dall'Avvocato ANNA MARIGGIÒ per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - secutt sArloi contro VERBANIA FSECURITATIOTA S.R.L., attraverso la mandataria doVALUE S.P.A., quale cessionaria del credito da Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocato SALVATORE GIAMMARIA per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO DI LECCE, depositata il 9/3/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/7/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA L'I.IR.P.A. s.r.l. ed i suoi garanti Antonio Mariggiò, Giuseppe Mariggiò e Marta Antonietta Pizzaleo hanno proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale gli ha ingiunto il pagamento della somma di C. 237.425,95 in favore della Intesa Sanpaolo s.p.a.. La Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore della società opposta, ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto. Il tribunale, con provvedimento del 6/5/2014, ha assegnato alle parti il termine per il promovimento del tentativo obbligatorio di mediazione che non veniva, tuttavia, effettuato da nessuna delle parti.
Il tribunale, con sentenza del 21/6/2016, ritenendo che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo entrambe le parti sono tenute ad esperire il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma lbis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ha dichiarato l'improcedibilità sia della domanda formulata in via monitoria dall'Italfondiario s.p.a., che della domanda di accertamento negativo del credito proposta dagli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo. L'Italfondiario s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo che, in riforma della stessa, fosse dichiarata solo l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la conferma dello stesso Gli appellati si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame.
Nel corso del giudizio si è costituita la Verbania Securitation s.r.l. quale cessionaria del credito. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità delle relative statuizioni di declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e di revoca del decreto ingiuntivo. Ric. 2020 n. 19746 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l'appello proposto fosse fondato poiché, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è l'opponente la parte sulla quale grava l'onere dell'introduzione della mediazione obbligatoria e che, in mancanza, il giudizio di opposizione fosse, per l'effetto, improcedibile.
L'I.IR.P.A. s.r.I., Antonio Mariggiò, Giuseppe Mariggiò e Marta Antonietta Pizzaleo, con ricorso notificato il 10/7/2020, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. La Verbania SecuritRion s.r.I., nella indicata qualità, ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, in relazione agli artt. 633 ss c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione spetta all'opponente e non all'opposto nonostante sia quest'ultimo l'attore in senso sostanziale.
2. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 19596 del 2020, hanno ritenuto che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, per cui, ove essa non si attivi, com'è accaduto nel caso in esame, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Ric. 2020 n. 19746 - Sez. 6-2 - CC 1° luglio 2021 3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 1° luglio 2021. Il Presidente Lo;vyl nzo Ori/la. , /7^2 DEPOSITATO