Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36445/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice dismissal, ruling interest to act exists for post-notification prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36445/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the appeal, ruling that the appellant had a valid interest to act. The appellant argued that a five-year prescription period for the tax debt had expired after the tax notice was issued, despite the lower court finding the notice validly served. The court held that the lower court erred by treating the service of the notice as preclusive to examining the subsequent prescription defense, thereby allowing the case to be remanded for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 113 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.; Art. 24 D.Lgs. 46/1999; Art. 335/1995; Art. 24 Cost.: In tax collection proceedings, the interest to act remains valid if the taxpayer contests the prescription of the debt occurring after the notice of the tax assessment, creating an objective uncertainty regarding the existence of the right that requires judicial resolution.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection proceedings prescription defense interest to act post-notification prescription tax notice service Cassation review remand for retrial diritti a pensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 c.p.c.
Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 113 cpc e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art.
Art. 360 c.p.c.
113 cpc e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co.
Art. 24 D.Lgs. 46/1999
22925/2019) che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs.
Law n. 335/1995
Art. 24 Cost.
22925/2019) che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29294/2019
E' stato affermato, in sede di legittimità (Cass. n. 29294/2019; Cass.
Cass. n. 22925/2019
29294/2019; Cass. n. 22925/2019) che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16813-2020 proposto da: RUSSO RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 59, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA BRANNETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELLA PONARI DESLARZES, PIERPAOLO ZAMBELLA; - ricorrente - contro ADER AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro a‘z- INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato- avverso la sentenza n. 529/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 16813 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 16813/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 529 del 2019 la Corte di appello di Genova, in riforma della pronuncia del Tribunale di La Spezia, ha respinto l'opposizione proposta da Riccardo Russo avverso alcuni estratti di ruolo e i sottostanti atti impositivi, fondata sulla circostanza che le cartelle di pagamento non gli erano state validamente notificate per cui era intervenuta la prescrizione quinquennale dei relativi crediti.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, nel caso in esame, una carenza di interesse dell'originario ricorrente ad impugnare gli estratti di ruolo perché, sebbene la causa fosse stata impostata sul presupposto della mancata notifica degli atti impositivi, tuttavia era stata accertata la regolarità delle notifiche della cartella nonché della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria, per cui era preclusa la possibilità di una nuova impugnazione; inoltre, hanno sottolineato che, pur non configurandosi una ipotesi di litisconsorzio necessario, l'azione poteva essere fatta valere sia contro l'ente impositore che contro l'agente deputato alla riscossione, entrambi legittimati a stare in giudizio nelle controversie in cui l'estinzione del diritto era stata eccepita allegando l'irregolarità del procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Riccardo Russo affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso l'ADER. L'INPS non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 113 cpc e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione della legge n. 335 del 1995 e la violazione dell'art.24 Cost. per non avere considerato la Corte territoriale che vi poteva essere interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito anche in seguito al decorso del termine prescrizionale maturato successivamente alla notifica della cartella.

2. Il motivo è fondato.RG 16813/2020 3. E' stato affermato, in sede di legittimità (Cass. n. 29294/2019; Cass. n. 22925/2019) che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'interesse ad agire era stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella).

4. La Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, cui si intende dare seguito, e avrebbe dovuto comunque valutare l'eccezione di prescrizione quinquennale (cui era connessa la questione della legittimità dell'iscrizione dell'ipoteca esattoriale) eccepita dal Russo a prescindere dal fatto che le cartelle fossero state o meno notificate, non essendo ciò preclusivo all'esame della questione sulla avvenuta prescrizione del credito.

5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere pertanto accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio sopra richiamato, provvedendo, altresì, alle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 Il Presidente Dott.ssa Adrian