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Ordinanza — n. 36438/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding traffic fine reduction due to missing insurance coverage facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36438/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The appellant argued for a mandatory fine reduction because the vehicle had insurance coverage, but the lower court correctly rejected this based on evidence showing the policy was only for test plates. The court found the appeal's second ground regarding insufficient motivation to be unfounded as the lower court had explicitly addressed and rejected the appellant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 193, comma 3, Codice della Strada; Art. 360-bis, Codice di Procedura Civile: The appeal is inadmissible when the appellant fails to substantiate the claim that insurance coverage existed, and the lower court's reasoning is deemed sufficient despite apparent contradictions in the appellant's own submissions.

Parole chiave

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traffic fine reduction insurance coverage requirement test plate vehicle inadmissible appeal insufficient motivation assicurazione RC dei veicoli a motore assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 193, comma 3, Codice della Strada
2016 per la violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, codice della strada, in quanto fermato alla guida di un automobile priva di copertura assicurativa; il Comune di Lecce non ha svolto attività difensiva.
Art. 24, Cost.
Art. 111, Cost.
Art. 360-bis, Codice di Procedura Civile
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
art. 360 bis cod. proc. civ
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 22569-2020 proposto da: BOMBACIGNO DAVIDE DANIEL, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO DI SERIO; - ricorrente - contro COMUNE di LECCE; - intimato - avverso la sentenza n. 464/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. R.G. n. 22569/2020. Rilevato che: Bombacigno Davide Daniel ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione al verbale di contestazione elevato dalla Polizia locale di Lecce in data 7. 10. 2016 per la violazione dell'art. 193, commi 1 e 2, codice della strada, in quanto fermato alla guida di un automobile priva di copertura assicurativa; il Comune di Lecce non ha svolto attività difensiva.

Considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost. e dell'art. 193, comma 3, codice della strada, lamentando la mancata applicazione della disposizione da ultimo indicata, che prevede la riduzione della sanzione di un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, cod. civ., tenuto conto che il veicolo de quo era in realtà già coperto da polizza assicurativa, con decorrenza dal 29. 9. 2016; il mezzo appare inammissibile fondandosi su una circostanza, vale a dire che l'autoveicolo condotto dal soggetto sanzionato fosse coperto da polizza assicurativa, che è invece smentita dall'accertamento posto in essere nel giudizio di merito, riportato nello stesso ricorso, laddove si richiama l'affermazione del giudice di primo grado che la polizza assicurativa era stata stipulata dal proprietario del veicolo solo per la circolazione con la targa prova, non presente al momento dell'accertamento, nonché con le stesse difese svolte in sede di opposizione, ove era stata invocata la scusante della buona fede in ordine all'esistenza della copertura assicurativa; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata in quanto corredata da una motivazione solo apparente, essendosi il Tribunale limitato a riportare le ragioni esposte nella decisione di primo grado; li /I" U/L_.

R.G. n. 22569/2020. il mezzo è infondato, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata risulta l'esistenza di una motivazione a sostegno del rigetto dell'appello, avendone il giudice esaminato i motivi e esplicitato le ragioni della loro ritenuta infondatezza, mentre del tutto irrilevante ai fini della ricorrenza del vizio denunziato deve considerarsi che la decisione di secondo grado abbia fatto proprie e condiviso le ragioni della decisione impugnata; il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo il comune di Lecce svolto attività difensiva, mentre deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ei ricorrenti, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così d