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Ordinanza — n. 36437/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding alleged procedural error in service of process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36437/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Selectra Sistemi SRL inadmissible, ordering the company to pay the Metropolitan City of Rome's legal costs. The appellant argued that the lower court erred in law by assuming valid service of a tax notice when the official had posted it at the town hall instead of the company's office. The court rejected this claim because the contested judgment did not explicitly validate the incorrect posting method, rendering the alleged error vague and insufficient for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 140 cod. proc. civ.; Art. 26 d.p.r. n. 602/1973: A cassation appeal alleging an error in procedure is inadmissible if the contested judgment does not explicitly validate the contested act, leaving the alleged error vague and lacking the specificity required for this Court's review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity error in procedure service of process tax notice validity cassation review limits procedural error opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 140 cod. proc. civ.
Considerato che: l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 140 cod.
Art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973
in combinato disposto con l'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973, censura la sentenza impugnata per avere respinto l'eccezione di prescrizione della pretesa fatta con il sollecito di pagamento opposto sulla base dell'errato presupposto della validità della notifica della cartella di pagamento in data 15.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
art. 140 cod. proc. civ
Considerato che: l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 140 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20329-2020 proposto da: SELECTRA SISTEMI SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO, n. 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TOZZI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, in persona della Sindaca e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VL\ IV NOVEMBRE 119/A, presso lo studio dell'avvocato SABR1NA BARRA, che la rappresenta e difende; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZI RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 22011/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Ric. 2020 n. 20329 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- R.G. n. 20329/2020. Rilevato che: la Selectra Sistemi s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso un sollecito di pagamento relativo ad una cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada; la Città Metropolitana dì Roma Capitale ha depositato controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate Servizi Riscossione non ha svolto attività difensiva.

Considerato che: l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 140 cod. proc. cív. in combinato disposto con l'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973, censura la sentenza impugnata per avere respinto l'eccezione di prescrizione della pretesa fatta con il sollecito di pagamento opposto sulla base dell'errato presupposto della validità della notifica della cartella di pagamento in data 15. 10. 2012, che invece era nulla o inesistente atteso che il notificatore non aveva osservato le prescrizioni di cui all'art. 140 citato, dal momento che aveva proceduto all'affissione dell'avviso di deposito non già sulla porta della sede legale della società, bensì presso la casa comunale, come in precedenza previsto dall'art. 26 d.p.r. citato; il motivo va respinto, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata non risulta affatto che il giudicante abbia ritenuto valida la notifica in presenza dell'affissione eseguita presso la casa comunale e non sulla porta della sede del destinatario della notifica; invero il Tribunale ha affermato che la cartella oggetto di sollecito di pagamento era stata validamente notificata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., essendo stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti da tale disposizione, rilevando che dalla documentazione in atti risultava che " l'ufficiale giudiziario, previa verifica dell'assenza di persone presenti per il ritiro dell'atto presso la sede della società ... provvedeva al deposito dell'atto in Comune e all'affissione dell'avviso di deposito; provvedeva altresì al prescritto invio della raccomandata .. alla luce di tale accertamento, svolto espressamente proprio al fine di verificare l'esatta l'applicazione del procedimento notificatorio di cui all'art. R.G. n. 20329/2020. 140 e che non contiene alcun riferimento all'affissione dell'avviso presso la casa comunale, la censura per come svolta appare carente di specificità, tenuto conto, da un lato, che l'errore denunziato, non attenendo ad atti processuali, non integra un error in procedendo a fronte del quale questa Corte ha accesso agli atti ed è giudice del fatto, e, dall'altro, che il ricorso omette di riprodurre il contenuto della relata di notifica della cartella in modo da evidenziare l'errore di diritto lamentato; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla controricorrente costituita, liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, che liquida in euro 700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric