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Ordinanza — n. 36436/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative order for selling dogs without genealogical certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36436/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Simba di Pletto Guido e C. s.n.c. against the Bologna Court of Appeal's decision upholding an administrative order. The appellant argued that the lower court erred in factually determining the dogs were purebred rather than mixed, citing a 2017 note from the USL and specific documents. The court ruled the appeal inadmissible because it challenged the trial judge's evaluation of evidence and the statutory burden of proof, which are non-reviewable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 529 del 1992; Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or the specific burden of proof assigned by the court of first instance regarding the commercialization of dogs without genealogical certification.

Parole chiave

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commercialization of dogs genealogical certification purebred vs mixed administrative order cassation inadmissibility burden of proof factual evaluation legislazione veterinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 529 del 1992
ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dalla competente AUSL per la violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 20305-2020 proposto da: SOCIETÀ' SIMBA DI PLETTO GUIDO E C. SNC , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO BACILLIERI; - ricorrente- contro AZIENDA USL DELLA ROMAGNA , in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI N. 1, presso lo studio dell'avvocato VALERIO TALUNI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO ZAMPARINI; - controdcorrente avverso la sentenza n. 842/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

MARIO BERTUZZI. Ric. 2020 n. 20305 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- R.G. 20305/2020. Rilevato che: la Società Simba di Piletto Guido e C. s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dalla competente AUSL per la violazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 529 del 1992, per avere commercializzato cani di razza in assenza di apposita certificazione genealogica; l'Azienda USL della Romagna ha depositato controricorso.

Considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 529 del 1992, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione contestata ritenendo provata la commercializzazione da parte della società opponente di cani appartenenti alla razza chi-hua-hua, invece che, come sostenuto dalla stessa, cani meticci, sulla base di documenti ( Documento di ricevuta e dichiarazione di vendita di beni da privato a terzi, Registro di carico e scarico della società Simba, Denuncia per l'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, Libretto sanitario ) che non provenivano dalla società Samba, la quale non aveva mai qualificato gli animali dalla stessa detenuti come appartenenti ad una determinata razza; si assume, inoltre, che la stessa Azienda USL della Romagna con nota del 2017, aveva dato atto dell'impossibilità di indicare, nei modelli/formulari in uso, che il cane era un " incrocio, meticcio o simil ": il motivo, oltre che infondato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento anche al Registro di carico e scarico della società Samba, è inammissibile in quanto investe non già l'errata interpretazione e applicazione di norme di legge, ma la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito, che è libero di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di fatto e dei documenti acquisiti in giudizio a prescindere dalla loro provenienza, traendo dagli stessi apprezzamenti e valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere non sindacabili in sede di giudizio di legittimità;

R.G. 20305/2020. per la medesima ragione, appare inammissibile la censura che lamenta la mancata considerazione della nota della Azienda USL della Romagna del 2017, che risulta inoltre richiamata nel ricorso in modo del tutto generico e priva, per questo, di qualsiasi evidenza probatoria; il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che l'affermazione della sentenza impugnata che " o la vendita dell'animale avviene con pedigree ( se è di razza ) o devono esserci chiare indicazioni, nel momento della sua messa in vendita e quindi della sua commercializzazione, sul non essere di razza ", ha finito non solo con l'imporre a carico del ricorrente un onere di indicazione non previsto dalla legge, ma è altresì affermazione contraddittoria rispetto alla considerazione della stessa decisione secondo cui non vi erano cartelli o targhette tali da indicare che i cani esposti nel negozio della società appartenessero ad una determinata razza; anche questo motivo è inammissibile, sia perché la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente di denunziare, con il ricorso per cassazione, il mero vizio di motivazione della sentenza impugnata, sia perché esso non investe l'effettiva ratio decidendi adottata dalla Corte di appello, che ha ravvisato la sussistenza della violazione contestata per avere la società opponente posto in vendita e quindi commercializzato cani di razza sprovvisti di pedigree e quindi non iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici tenuti dagli allevatori; il ricorso va pertanto respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ei ricorrenti, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. R.G. 20305/2020. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel