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Ordinanza — n. 36434/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against condo debt, ruling evidence sufficient without prior notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36434/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the condominium's debt claim. The appellant argued that the first-instance judgment failed to examine specific defenses regarding the lack of prior notice and missing balance sheets. The court rejected these claims, noting the appellate court had explicitly addressed the arguments and that the assembly resolutions constituted sufficient proof of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 360 bis c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellate court's decision confirms the first-instance ruling, as the appellant cannot raise new grounds or defects in the first-instance judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium debt decreto ingiuntivo omessa pronuncia doppia conforme inammissibilita ricorso prova credito messa in mora contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 cod. proc. civ.
Considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art.
Art. 132 n.4 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 365 n. 5 cod. proc. civ.
Art. 348 ter cod. proc. civ.
civ., è inammissibile, atteso che l'art. 348 ter, ultimo comma, cod.
Art. 360 bis cod. proc. civ.
esclude la deducibilità del motivo di cui all'art. 360 n.
Art. 63 disp. att. cod. civ.
d.p.r. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
art. 112 cod. proc. civ
Considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18888-2020 proposto da: LANCELLOTTI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE VITALE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA QUIRINO MAJORANA 191/237 ROMA - intimato - avverso la sentenza n. 247/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata l' 08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Lancellotti Mauro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione al decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare al condominio di via Quirino Majorana nn. 191/237 in Roma la somma di euro 1.267,52 a titolo di contributi condominiali relativi ai bilanci preventivi per gli anni 2014, 2015 e 2016, approvati con delibere del 14 febbraio 2014, 13 aprile 2015 e 12 gennaio 2017; il condominio di via Quirino Majorana nn. 191/237 in Roma non ha svolto attività difensiva; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 132 n.4 stesso codice, censura la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare e decidere sul secondo motivo dell'atto di appello, con cui aveva dedotto l'erroneità della decisione di primo grado per avere ritenuto sufficienti, per l'emissione del decreto ingiuntivo, i bilanci preventivi ed aveva lamentato che il provvedimento monitorio non era stato preceduto da alcuna messa in mora; il mezzo altresì lamenta contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale fondato la sua conclusione sulla documentazione allegata alla fase monitoria, in realtà mai acquisita nei giudizi di merito; il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 2697 cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere rigettato l'appello, riconoscendo così fondata la pretesa del condominio, pur in assenza in atti della documentazione comprovante il diritto di credito dallo stesso azionato e nonostante tale carenza di prova fosse stata denunziata nell'atto di appello; entrambi i motivi sono inammissibili; il vizio denunziato di omessa pronuncia non sussiste, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha esaminato i dedotti motivi di appello, affermando che la delibera di approvazione del ) bilancio preventivo costituisce prova del credito del condominio sino a quando non sia sostituita dalla deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo e non, come sostenuto dall'appellante, fino alla scadenza dell'esercizio cui si riferisce, e che il credito del condominio per il pagamento delle quote nei confronti dei singoli condomini è certo e liquido e legittima l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. in forza della delibera assembleare dello stato di ripartizione della spesa, senza necessità di successivo avviso o messa in mora; le censure relative alla omessa considerazione, da parte del giudice di appello, del fatto che il condominio non avrebbe dato prova del credito vantato, stante l'assenza in atti della relativa documentazione e, in particolare, delle delibere di approvazione dei bilanci, sono inammissibili non risultando né dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso - che richiama in proposito solo il contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica - che tale contestazione sia stata sollevata con l'atto di appello, i cui motivi anzi danno per presupposta l'esistenza di tali delibere; la denunzia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sollevata ai sensi dell'art. 365 n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile, atteso che l'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. esclude la deducibilità del motivo di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello sia confermativa della decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ); il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.; nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo il condominio intimato svolto attività difensiva, mentre deve darsi atto che sussistono í presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ei ricorrenti, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 24 giu