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Ordinanza — n. 36433/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic fine due to lack of proof for speed limit derogation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36433/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the municipality failed to prove a specific administrative order establishing a lower speed limit. The defendant argued that the traffic officer's report implicitly confirmed the existence of the 60 km/h limit based on signage, but the court rejected this reliance on the report's efficacy. The decision rests on the principle that a derogatory speed limit requires explicit proof of the authorizing authority, which cannot be inferred merely from the presence of road signs.

Regesto Legislator

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Art. 142, comma 8 c.d.s.; Art. 2700 cod. civ.; Art. 366 bis cod. proc. civ.: The existence of a derogatory speed limit cannot be presumed from the traffic officer's report or road signage alone; the administrative authority must explicitly prove the specific legislative or regulatory act authorizing such a limit.

Parole chiave

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speed limit derogation administrative proof burden traffic offense appeal report efficacy fideiussoria road signage presumption Cassation inadmissibility municipal authority duty velocità eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 142, comma 8, codice della strada
Art. 2700 cod. civ.
Considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 cod.
Art. 366 bis cod. proc. civ.
comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
art. 2700 cod. civ
Considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3939 del 2016
Cass. n. 3660 del 2009
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17975-2020 proposto da: COMUNE di PUGLIANELLO , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO SPINA; - ricorrente- contro RICCIO ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1847/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. R.G. n. 17975/2020. Rilevato che: il Comune di Puglianello ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che aveva annullato il verbale di contestazione elevato dal Comando della Polizia municipale di detto comune a Riccio Antonio per la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, per avere superato il limite di velocità di 60/km orari, sulla base della considerazione che, essendo tale limite di velocità derogatorio del limite di 90/km h. vigente per le strade extraurbane secondarie, l'Amministrazione non aveva fornito la prova, attraverso la sua produzione in giudizio, del provvedimento che aveva introdotto il diverso limite di velocità;

Riccio Antonio non ha svolto attività difensiva. Considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., assume l'erroneità della sentenza impugnata per non avere riconosciuto efficacia fidefacente al verbale di contestazione in cui si dava atto nel tratto di strada percorso dall'opponente sussisteva il limite di velocità di km/h 60 e per non avere considerato che tale limite era asseverato dalla segnaletica stradale presente in loco; il motivo è manifestamente infondato, in quanto, con riferimento alla prima censura, l'indicazione contenuta nel verbale circa l'esistenza del limite di velocità non vale a superare il rilievo del giudice a quo che ha ritenuto l'opposizione fondata per non avere il comune provato l'esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie, non potendo la sussistenza di tale atto reputarsi implicita e presupposta nella predetta indicazione del verbale, che appare del tutto generica e riferibile anche alla sola esistenza della segnaletica stradale; con riferimento anche alla seconda censura, l'affermazione del Tribunale in ordine alla insufficienza a tal fine della sola segnaletica stradale appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal R.G. n. 17975/2020. provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto ( Cass. 3939 del 2016;

Cass. n. 3660 del 2009); il secondo motivo denunzia contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere il giudice attribuito efficacia fidefacente al verbale di contestazione nella parte in cui esso dava atto della presenza di cartelli di preavviso del dispositivo elettronico di rilevazione della velocità negandola invece in ordine alla sussistenza del limite di velocità; anche questo motivo è infondato per le ragioni sopra dette, tenuto conto che il Tribunale non ha affatto negato la presenza di segnaletica comportante il limite di velocità il cui superamento è stato contestato, ma ha ritenuto non provata da parte dell'amministrazione la legittimità di tale limite in assenza di provvedimento derogatorio; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ; nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. ) R.G. n. 17975/2020. Così deciso nella ca