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Ordinanza — n. 36420/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital income from limited company shares excludes contributions under Art. 3 bis D.L. 384/1992.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36420/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that excluded capital income from social security contributions. The INPS argued that capital dividends should count as disposable income for contribution calculations, but the court upheld the precedent that such income does not form the taxable base. Consequently, the court rejected the claim, confirming that capital gains from limited company shares are excluded from the contribution base under the relevant legislation.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992; Capital income derived from mere participation in a limited liability company without labor activity is excluded from the taxable base for INPS contributions.

Parole chiave

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capital income exclusion INPS contribution base limited company shares dividends taxable base social security contributions Art. 3 bis D.L. 384/1992 disposable income definition reddito delle partecipazioni in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l.
I. n. 233/1990
Art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello s
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 20.8.2019, n. 21540
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 38489-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro TURINA SIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISENTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BRACCO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 448/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2019 n. 38489 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 18 luglio 2019, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Cuneo e accoglieva l'opposizione proposta da Siro Turina nei confronti dell'INPS averso l'avviso di addebito per il versamento di contributi "in percentuale o eccedenti il minimale" dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'INPS in ragione del reddito conseguito in qualità di socio della Quadricasa S.r.l.; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione di socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il Turina; _ che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il controrícorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello s