Italian Court dismisses appeal for failure to cite specific laws and challenge trial court's evidence assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay legal costs. The appellants argued the lower court ignored prior payments and failed to evaluate specific accounting documents regarding condominium fees. The court rejected this because the appeal did not cite the specific legal provisions violated and sought to review the trial judge's discretionary evaluation of evidence, which is not permissible in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.: An appeal for cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the violated legal norms and demonstrate how the lower court's reasoning contradicts them, as the supreme court cannot substitute its own evaluation of evidence or identify violated norms through independent research.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17121-2020 proposto da: GAETANI MASSIMILIANO, MARINO ERMINIA, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO D'ANGELO, PIERO GAETANI; - ricorrenti - contro CONDOMINIO di VIA P.ALNIIERI 30 NAPOLI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 9, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MAZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato DELIA SERRAPEDE; - controricorrente avverso la sentenza n. 9377/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. Ric. 2020 n. 17121 sez. M2 - ad. 24-06-2021 -2- • R.G. n. 17121/2020. Rilevato che: Gaetani Massimiliano e Marino Erminia hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che, in accoglimento parziale del loro appello, aveva revocato il decreto ingiuntivo che intimava loro di pagare al condominio di via Palmieri n. 30 in Napoli la somma di euro 1.537,12 a titolo di oneri condominiali e li condannava, tenuto conto dei versamenti da loro fatti, al pagamento della minor somma di euro 487,23; il condominio di via Palmieri n. 30 in Napoli non ha svolto attività difensiva; i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che: l'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato i pagamenti eseguiti dagli opponenti in data precedente alla delibera dell'assemblea condominiale del 25. 2. 2015, posta a base del ricorso per ingiunzione, tenuto conto che essa era meramente ripetitiva e riepilogativa di precedenti delibere, e per avere omesso altresì di valutare l'estratto contabile rilasciato dall'amministratore il 16. 5. 2017, nel quale non comparivano più " totalitariamente " gli importi oggetto dell'ingiunzione opposta; il motivo è inammissibile per l'omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché perché investe la mancata valutazione da parte del Tribunale del contenuto di documenti ( la delibera condominiale del 22. 2. 2015 e l'estratto conto dell'amministratore di condominio del 16. 5. 2017 ), che nemmeno riproduce al fine di dimostrarne la rilevanza e decisività, così sollecitando questa Corte ad un sindacato non già sull'applicazione di norme di diritto, bensì sull'apprezzamento da parte del giudice di merito delle prove, non proponibile in sede di giudizio di legittimità; questa Corte ha affermato che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena di inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le R.G. n. 17121/2020. affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa ( Cass.
S.U. n. 23745 del 2020 ); gli argomenti di confutazione svolti dai ricorrenti in memoria appaiono smentititi dall'orientamento sopra indicato, non tenendo conto che il ricorso per cassazione è un'impugnazione a carattere limitato; le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ei ricorrenti, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso nella camer