Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal lacking special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to a late withdrawal of the appeal filed by the lawyer without a special power of attorney. Although the withdrawal occurred near the hearing and indicated a lack of interest, it failed to formally extinguish the proceedings under the Civil Procedure Code. The Court prioritized the withdrawal over the procedural defect, ruling that the appeal was no longer viable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, 380-bis, 390 c.p.c.; A withdrawal of a cassation appeal filed by counsel without a special mandate to renounce, though lacking formal extinction effects, demonstrates a definitive lack of interest and warrants a declaration of inadmissibility.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28995-2020 proposto da: MARTELLI LORENZA, PULCINI MARIA ANTONIETTA, MARTELLI LARA, elettivamente domiciliate in Ascoli Piceno, Rua del Papavero n. 6, presso lo studio dell'avv.to ROBERTO STABILE che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro DI FABIO MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avv.to MARIANO NARDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 896/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/09/2020; Ric. 2020 n.28995 sez. S2 - ud. 16/06/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Pulcini Maria Antonietta, Martelli Lorenza, Martelli Lara hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza Corte d'Appello di Ancona che in accoglimento parziale dell'appello proposto da Di Fabio Massimo ha dichiarato la risoluzione ex art. 1458 c.c. del contratto preliminare intercorso tra le parti il 21 settembre 2006 con condanna di Francesco Martelli alla restituzione della somma di euro 30.000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché la somma di € 9797,99 per le spese di lite del primo grado.
2. Massimo Di Fabio si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta improcedibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
4. In prossimità dell'udienza il difensore dei ricorrenti ha depositato un atto di rinuncia Non risultano presentate memorie. CONSIDERATO CHE: il relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: «improcedibilità del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. (giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: cass., sez. un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente» (cass., sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; cass., sez. 6 - 2, Ric. 2020 n. 28995 sez.
S2 - ud. 16/06/2021 n. 25453 del 26/10/2017; cass., sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013); il Collegio pur condividendo la proposta del Relatore rileva che l'atto depositato dal difensore in prossimità dell'udienza, se pure non idoneo a determinare l'estinzione del processo, in quanto non rispetta i requisiti propri dell'atto formale di rinuncia ex art. 390, ultimo comma, c.p.c. e non risulta sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare, denota comunque il definitivo venir meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Sez. 6-5, Ord. n. 14782 del 2018); deve darsi continuità al seguente principio di diritto:
La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma cod. proc. civ., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex plurimis Sez. 6-3, Ord. n. 19907 del 2018, Sez. 2, Sent. n. 23161 del 2013); peraltro, pur in presenza di una causa di improcedibilità quale quella rilevata nella proposta, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, deve comunque darsi prevalenza alla rinuncia.
Le sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno affermato che: «In tema di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 "bis" c.p.c., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 390 c.p.c., alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di Ric. 2020 n. 28995 sez. 52- ud. 16/06/2021 estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione, sulla base del rilievo assorbente che qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e che ciò è escluso dalla sua rinunzia» (Sez.
U, Ord. n. 19514 del 2008); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; non ricorrono i presupposti del raddoppio del contributo unificato che trova applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione (ex plurimis, Cass. 12/11/2015, n. 23175). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3800 più 200 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giu